Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Bonus baby-sitting e iscrizioni ai nidi privati, stop dal 1° gennaio 2019
Servizi Comunali Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Bonus baby-sitting e iscrizioni ai nidi privati, stop dal 1° gennaio 2019
Amedeo Di Filippo
Sedate le polemiche scatenatesi nelle settimane scorse sulla persistenza del contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia introdotto dalla Legge n. 92/2012. l’ultima legge di bilancio non ne ha previsto la proroga, per cui dal 1° gennaio 2019 le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio. Le indicazioni operative sono ora fornite dall’Inps col Messaggio n. 1353 del 3 aprile.
Il contributo
Nell’ambito delle disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, recate dalla legge n. 92/2012, il comma 24 dell’art. 4 ha introdotto – in via sperimentale per gli anni 2013-2015 – due misure finalizzate a sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La prima: il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno; entro il medesimo periodo può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
La seconda: alla madre lavorativa può essere concessa, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.
Le risorse destinate a questa seconda misura sono state incrementate ad opera del comma 282 della Legge di bilancio n. 208/2015 ed estese alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici dal comma 283. I commi 356 e 357 della Legge n. 232/2016 hanno prorogato il beneficio per il biennio 2017-2018, ma l’ultima legge di bilancio, la n. 145 del 2018, non ne ha previsto uno ulteriore, talché a far data dal 1° gennaio 2019 le madri lavoratrici non possono più presentare domanda per l’accesso al beneficio.
Le indicazioni dell’Inps
Con la finalità di fornire le informazioni rivolte alle madri beneficiarie che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 2018 ai fini della fruizione del contributo, l’Inps ha pubblicato il Messaggio n. 1353. La prima indicazione è che le madri beneficiarie potranno usufruire delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di dichiarare le stesse entro il 29 febbraio 2020 nell’apposita sezione del Libretto Famiglia.
Improrogabile la scadenza del 31 dicembre 2019 per l’utilizzo del bonus, per cui non sarà possibile lo svolgimento delle prestazioni lavorative per i servizi di baby-sitting oltre tale data. Qualora residuassero mesi interi non fruiti, l’Istituto pensionistico dispone che gli stessi saranno considerati oggetto di rinuncia con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi interi di congedo parentale.
Attenzione: a partire dal 31 dicembre 2019,la procedura del Libretto Famiglia bloccherà la possibilità di fruire del contributo, recuperando dal Libretto stesso gli importi corrispondenti ai mesi di beneficio residui.
Contributo per nidi privati
Il Messaggio termina con una ultima opportuna indicazione circa i contributi destinati a far fronte agli oneri di iscrizione presso gli asili nido privati autorizzati, che potranno essere fruiti fino al 31 luglio 2019. Oltre questo termine l’Inps non prenderà in considerazioni le richieste di pagamento inviate dagli asili nido per periodi di fruizione dei servizi successivi. Anche in questo caso, gli eventuali mesi interi di beneficio non fruiti entro il termine suddetto saranno considerati oggetto di rinuncia, con conseguente ripristino dei corrispondenti mesi di congedo parentale.
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