Approfondimento di Amedeo Di Filippo

I finanziamenti per l’assistenza agli alunni disabili devono essere sempre garantiti

Servizi Comunali Assistenza alunni disabili
di Di Filippo Amedeo
26 Aprile 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                      

I finanziamenti per l’assistenza agli alunni disabili devono essere sempre garantiti

Amedeo Di Filippo

Il finanziamento pluriennale del fondo regionale per l’assistenza agli alunni con disabilità deve essere sempre garantito dallo Stato perché strumentale all’erogazione di servizi che attengono al nucleo essenziale dei loro diritti. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 83 depositata l’11 aprile.

Le norme

La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 70, della Legge di bilancio n. 205/2017, che ha rifinanziato con un contributo di 75 milioni di euro, per il solo 2018, lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 947, della Legge n. 208/2015 che, assumendo la finalità completare il processo di riordino delle funzioni delle Province, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge “Delrio” n. 56/2014, ha attribuito alle Regioni le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Secondo la Regione Veneto, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, la previsione per il solo 2018 e non anche per gli anni a venire del contributo alle spese delle Regioni non assicurerebbe alcuna certezza sulla proiezione pluriennale del relativo finanziamento e perciò non consentirebbe di programmare adeguatamente il servizio a favore degli alunni con disabilità. Inoltre, l’oggettiva aleatorietà del finanziamento per gli anni successivi implicherebbe la violazione del principio dell’autonomia finanziaria regionale, con ripercussioni sulle competenze legislative e amministrative regionali in materia di assistenza sociale.

I finanziamenti

Le censure mosse dalla Regione Veneto sono derivate dalla circostanza che l’art. 8 della Legge n. 232/2016 – la legge di bilancio precedente a quella in cui sono contenute le norme contestate – ha autorizzato l’impegno e il pagamento delle spese del Miur per l’anno finanziario 2017 con lo stanziamento di 75 milioni di euro, poi ripartiti col Dpcm 28 settembre 2017.

Il fatto è che nello stesso senso ha poi operato l’art. 1, comma 561, della Legge n. 145/2018, l’ultima legge di bilancio, che, conclusasi la fase di passaggio, ha incrementato le risorse disponibili di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, così assicurando allo stanziamento un orizzonte temporale più ampio, utile per un’adeguata programmazione triennale dell’esercizio delle funzioni di assistenza scolastica agli studenti con disabilità da parte delle Regioni.

Le ragioni della Consulta

La consecuzione delle norme nel tempo e la prosecuzione del finanziamento statale di così rilevanti e delicate funzioni a servizio di studenti disabili ha reso semplice per la Corte costituzionale decretare la legittimità costituzionale delle norme della Legge di bilancio 2018. Ma la sentenza n. 83/2019 è importante anche perché ribadisce due principi cruciali: la natura fondamentale del diritto all’istruzione delle persone con disabilità e l’effettiva fruibilità di questo diritto. In virtù di questi principi, l’erogazione dei servizi a loro destinati deve essere sempre assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte discrezionali del legislatore.

Per queste ragioni, la Corte ha chiarito che è doveroso assicurare a questo tipo di stanziamento un orizzonte temporale pluriennale, come peraltro ha fatto la Legge di bilancio per il 2019, per consentire alle Regioni una stabile programmazione dei relativi servizi in coerenza con la rilevanza dei valori costituzionali in gioco.

23 aprile 2019

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