Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Rottamazione ingiunzioni fiscali: serve la delibera consiliare
Servizi Comunali Contenzioso tributarioApprofondimento di Luciano Catania
Rottamazione ingiunzioni fiscali: serve la delibera consiliare
Luciano Catania
Il Decreto Crescita, approvato dal Governo a metà aprile, limita la diversità di trattamento riservato ai contribuenti dei comuni che riscuotono tramite ruolo rispetto a quelli che riscuotono tramite ingiunzione fiscale.
Mentre i primi potevano usufruire della cosiddetta “rottamazione ter”, i secondi non avevano forme agevolate per definire la propria posizione debitoria.
Adesso, con l’approvazione del Decreto Crescita, gli enti locali hanno sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento per approvare la definizione delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2017, aventi a oggetto le entrate proprie.
Mentre tutte le cartelle emesse per la riscossione dei tributi locali accedono alla rottamazione, le ingiunzioni fiscali possono essere definite, in maniera agevolata, solo in seguito all’approvazione di una specifica delibera consiliare.
Se il Consiglio Comunale decide di dotarsi di un regolamento per la rottamazione delle ingiunzioni fiscali, il contribuente potrà godere dell’eliminazione delle sanzioni, mentre gli interessi saranno comunque dovuti.
Spetta al regolamento comunale definire il sistema di pagamento e di rateizzazione, che non potrà, comunque, superare il limite temporale del mese di settembre del 2021.
Un sistema analogo era stato previsto dall’art. 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Diposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
Il provvedimento riguarda le entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale emessi ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Gli enti locali, tramite regolamento approvato dal consiglio comunale (forma prevista dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse), possono disciplinare l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.
Gli enti locali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Il regolamento comunale deve stabilire il numero di rate e la relativa scadenza, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, nonché i termini per la presentazione dell'istanza.
Il regolamento può prevedere che sia il debitore ad indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento.
In caso di giudizi pendenti di fronte alla Commissione tributaria, il ricorrente deve assumere l'impegno a rinunciare alla controversia.
Il regolamento deve stabilire il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Il mancato pagamento anche di una sola rata, entro i termini di legge, quindi, determina la decadenza dall’agevolazione.
Il Comune può consentire la rottamazione delle proprie entrate sia tributarie non tributarie.
La norma richiama le esclusioni valevoli ai fini della rottamazione ter, indicate nell’articolo 3, comma 16 del Dl 119/2018 e, quindi:
a) somme a titolo di recupero di aiuti di Stato illegittimi;
b) crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) sanzioni propriamente penali;
d) sanzioni diverse da quelle contributive e tributarie.
Non possono essere rottamate, per esempio, le sanzioni in materia di Tia puntuale e l’imposta di soggiorno.
Il Ministero dell’Economia ha chiarito che l’entrata tributaria della Cosap (canone che alcuni comuni hanno istituito al posto della Tosap) può essere definita con la rottamazione delle sanzioni, poiché strettamente collegate all’entrata medesima.
Le multe stradali, in analogia con quanto statuito a livello statale, possono essere definite con l’azzeramento degli interessi di mora, con salvezza della sorte capitale.
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