Approfondimento di Matteo Barbero

Incertezze sull’incremento dei compensi ai revisori

Servizi Comunali Organi di revisione
di Barbero Matteo
14 Maggio 2019

Approfondimento di Matteo Barbero                                                                                          

Incertezze sull’incremento dei compensi ai revisori

MatteoBarbero

Enti locali incerti sull’incremento dei compensi ai revisori. Come noto,  il recente dm 21 dicembre 2018 ha disposto l’aggiornamento dei limiti massimi degli emolumenti spettanti agli organi di revisione economico-finanziaria (in precedenza stabiliti dal dm 20 maggio 2005), prevedendo, da un lato, che “L’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ente in relazione  ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo” (art. 1, comma 3) e, dall’altro, la decorrenza dei nuovi limiti massimi dal 1° gennaio 2019 (art. 4, comma 1). Tale ultima previsione ha generato incertezze applicative alla luce dell’art. 241, comma 7, TUEL, in base al quale “L’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”.

In questo contesto, si sono formate, more solito, linee interpretative divergenti. Secondo il  Ministero del’Interno, non è possibile estendere gli aumenti agli incarichi già in essere alla luce della natura negoziale del rapporto intercorrente fra revisore ed ente locale, che individua nel momento della  nomina quello in cui le parti predeterminano il compenso e i rimborsi.

Di diverso avviso, alcuni pareri della Corte dei conti. Secondo la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna (deliberazione n. 5/2019), secondo cui il consiglio comunale può estendere anche ai revisori in carica gli aumenti, ma solo laddove, in sede di nomina, sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale. Un secondo (e più permissivo) orientamento è quello della Sezione ligure (deliberazione n. 20/2019), secondo cui l’adeguamento è da ritenersi ammissibile nei limiti di quanto necessario per assicurare il rispetto del principio dell'equo compenso e, quindi, entro un parametro di congruità e adeguatezza, da determinarsi in rapporto alla prestazione professionale richiesta. Ancora più ampia l’apertura della Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 38/2019), che ha rilevato come l’art. 241, comma 7, TUEL, non ponga uno sbarramento alla possibilità di modifiche del compenso successive all’atto di nomina.  La disposizione deve essere letta unitamente a quella (art. 234, comma 1,  TUEL) che – anche a seguito della riforma del sistema di selezione ad opera  dell’art. 16, comma 25, del dl 138/2011, radica nei consigli degli enti locali la competenza per la nomina dei collegi dei revisori; il combinato disposto delle due norme sottolinea la centralità dell’organo di indirizzo politico, chiamato a essere consapevole degli oneri connessi con il conferimento dell’incarico. In definitiva, secondo i giudici pugliesi, dal vigente quadro normativo sembra desumersi l’indefettibilità di un coinvolgimento dell’organo consiliare nella materia in esame; coinvolgimento che, lungi dall’esaurirsi nel momento genetico del  rapporto, potrà esprimersi durante il suo svolgimento.  Ne consegue che, fermo restando il carattere facoltativo della variazione  del compenso per effetto dei sopravvenuti aggiornamenti ministeriali dei limiti  massimi, l’esercizio di tale facoltà dovrà trovare una formalizzazione in una  determinazione del competente organo dell’ente locale.

La questione è stata, quindi, sotto posta alla Sezione delle Autonomie, ma nel frattempo le amministrazioni sono state lasciate senza bussola. Una via d’uscita pratica potrebbe essere quella di deliberare gli aumenti, congelandoli fino alla pronuncia definitiva: se questa sarà positiva, i nuovi compensi retroagiranno alla data della deliberazione, diversamente non saranno erogati.

29 aprile 2019

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