Approfondimento di Alessandro Russo

Il Tar Piemonte fissa i limiti costituzionali alla propaganda elettorale

Servizi Comunali Normativa elettorale
di Russo Alessandro
03 Maggio 2019

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                                                     

Il Tar Piemonte fissa i limiti costituzionali alla propaganda elettorale

Alessandro Russo

I valori dell’antifascismo e della Resistenza sono un limite alla libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione degli individui; così quando si chiede l’autorizzazione all’esercizio della propaganda elettorale non è irragionevole che il Comune richieda una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali.

Nel 2017 il Consiglio comunale di Rivoli, prendendo atto del ripetersi di manifestazioni neofasciste, impegnava l’Amministrazione a non concedere spazi o suolo pubblici a chi non garantisse il rispetto dei valori sanciti in Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti e omofobi; dando mandato di adeguare i regolamenti comunali a quanto espresso nell’atto di indirizzo, ed in particolare: <<subordinando la concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune, a dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall’ordinamento repubblicano>>[1].

In forza di quell’indirizzo, con Deliberazione n. 164/2018, la Giunta comunale, dava mandato agli uffici di richiedere, a fronte di istanze di concessione del suolo pubblico o di utilizzo di spazi e sale di proprietà comunale, la presentazione da parte dei richiedenti di una dichiarazione dove esplicitamente si affermava: <<di ripudiare il fascismo e il nazismo e di aderire ai valori dell'antifascismo posti alla base della Costituzione repubblicana, ovvero i valori di libertà, di democrazia, di eguaglianza, di pace, di giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano, affermatisi nel nostro Paese dopo una ventennale opposizione democratica alla dittatura fascista e dopo i 20 mesi della Lotta di Liberazione dal nazifascismo>>[2].

Un esponente di una formazione politica di estrema destra chiedeva l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per propaganda politica, allegando all’istanza una dichiarazione difforme da quella predisposta ed approvata dall’Amministrazione; che - dopo aver inutilmente sollecitato una dichiarazione conforme al modello deliberato - negava l’autorizzazione dichiarando l’istanza improcedibile.

L’interessato ricorreva al TAR, chiedendo l’annullamento del provvedimento di rigetto e di tutti gli atti presupposti.

Con sentenza n. 447 del 18/04/2019 il Tar Piemonte Torino sez. II rigetta il ricorso.

Secondo il ricorrente i principi costituzionali di eguaglianza, di riunione, di associazione, di manifestazione del pensiero non avrebbero consentito né di subordinare l’esercizio dei diritti civili e politici a dichiarazioni di adesione ai valori dell’antifascismo e a quelli della Resistenza, che non sarebbero espressamente richiamati in alcuna parte della Carta costituzionale, ma neppure a dichiarazioni di ripudio del fascismo o nazismo, atteso che il ripudio attingerebbe la sfera interna dell’individuo, che non può essere coartata dall’Amministrazione in assenza di comportamenti e manifestazioni esteriori che si pongano in contrasto con la Costituzione.

Il Collegio, nel respingere la censura, afferma che: <i valori dell’antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell’ideologia autoritaria del ventennio fascista sono fondanti la Costituzione repubblicana del 1948, non solo perché sottesi implicitamente all’affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla proclamazione solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo, ma anche perché affermati esplicitamente sia nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista, sia nell’art. 1 della legge “Scelba” n. 645/1952[3] (…). I principi affermati nelle predette norme costituiscono un limite alla libertà di manifestazione del pensiero, di riunione e di associazione degli individui, le quali non possono esplicarsi in forme che denotino un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione del disciolto partito fascista. Si tratta di principi che, per evidenti motivi, trovano precipua applicazione in materia di propaganda politica ed elettorale. >>[4].

Dopo aver fissato il quadro giuridico a cui riferirsi, il Collegio sostiene che quando si richiede di esercitare attività di propaganda politica ed elettorale in spazi pubblici, non è irragionevole che l’Amministrazione richieda una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali e, in particolare, dei limiti alla libera manifestazione del pensiero connessi al ripudio dell’ideologia fascista e all’adesione ai valori fondanti l’assetto democratico della Repubblica italiana, quali quelli dell’antifascismo e della Resistenza; questo anche ai fini di un’eventuale e successiva revoca del provvedimento autorizzatorio.

Con il secondo motivo la ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego per sviamento di potere, atteso che il Comune avrebbe male utilizzato le proprie prerogative in materia di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, che a sua detta avrebbero solamente finalità fiscali e di tutela della viabilità e sicurezza pubblica.

Il Tar rigetta anche questa censura, affermando che la disciplina dell’occupazione del suolo pubblico è demandata ai Comuni sia in ordine ai presupposti che in ordine alla determinazione del canone; l’autorizzazione: <<esige comunque e sempre una decisione ponderata in ordine al bilanciamento dell'interesse pubblico con quelli privati eventualmente confliggenti, di cui dare conto nella motivazione, stante il loro carattere discrezionale, con la conseguenza che la Pubblica Amministrazione, prima di concederla, deve, attraverso apposita istruttoria, effettuare una accurata ricognizione degli interessi coinvolti.>>[5].

In questo particolare caso il Comune avrebbe correttamente bilanciato l’interesse privato allo svolgimento dell’attività di propaganda politica con l’interesse pubblico primario del rispetto dei valori costituzionali.

Col terzo motivo di ricorso invece l’esponente politico contestava la violazione del regolamento comunale sulla concessione del suolo pubblico, che non conteneva disposizioni che imponessero dichiarazioni di adesione a qualsivoglia valore costituzionale per l’ottenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il Giudice amministrativo, prendendo atto del fatto che è il Consiglio comunale l’organo competente ad approvare e modificare i regolamenti comunali, respinge anche quest’ultimo motivo: l’Assemblea infatti dettava: <<un indirizzo di carattere generale ed astratto, che, benché non inserito nel testo regolamentare, è tuttavia idoneo ad integrarlo ab externo, sia in ragione della sua natura sostanzialmente regolamentare sia in considerazione dell’organo che l’ha adottato.>>[6].

In conclusione , il Tar Piemonte respinge il ricorso, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di occupazione di suolo pubblico per propaganda elettorale per la mancanza di una espressa e legittima dichiarazione di ripudio del fascismo e del nazismo e di adesione ai valori costituzionali dell’antifascismo; condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2 maggio 2019

 

[1] Giusta Deliberazione del Consiglio comunale di Rivoli n. 125/2017.

[2] Giusta Deliberazione della Giunta comunale di Rivoli n. 164/2018.  

[3] Art. 1 Legge n. 645/1952: <<Ai fini della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.>>

[4] Cfr. Tar Piemonte, Torino, n. 447/2019 par. 1.1.

[5] Cfr. Tar Piemonte, Torino, n. 447/2019 par. 2.2 e Tar Lazio, Roma sez. II, n. 8934/2017.

[6] [6] Cfr. Tar Piemonte, Torino, n. 447/2019 par. 3.

 

 

 

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