Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, le novità del “decreto crescita”

Servizi Comunali Semplificazione
di Di Filippo Amedeo
09 Maggio 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                          

Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, le novità del “decreto crescita”

Amedeo Di Filippo

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, passato alle cronache come “decreto crescita”, contiene all’art. 44 alcune misure volte a razionalizzare e coordinare la pluralità di strumenti oggi utilizzati per le politiche di coesione, anche al fine di rafforzarne il carattere unitario.

Sviluppo e coesione

La prima misura, contemplata al comma 1, è volta a migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020; e ad accelerarne la spesa per le amministrazioni centrali, le Regioni o Città metropolitane titolari di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

La disposizione affida al Ministro per il Sud, autorità delegata per la coesione, l’onere di presentare una specifica proposta all’Agenzia per la coesione territoriale destinata a riclassificare e sostituire la pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati, tenendo conto degli interventi ivi inclusi, col fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della disposizione, di un unico «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio.

L’esigenza deriva dal fatto che, ad oggi, esistono oltre mille strumenti sottoscritti: 785 accordi di programma quadro (FSC 2000-2006 comprensivi dei diversi aggiornamenti e addendum), 188 accordi di programma quadro rafforzati (FSC 2007-2013), 11 programmi operativi (FSC 2014-2020), 23 patti per lo sviluppo (11 regioni, 12 patti città metropolitane). I singoli strumenti individuano specifiche modalità di attuazione, monitoraggio e governance che possono incidere negativamente sulla capacità di assicurare il coordinamento delle politiche di sviluppo e coesione.

Il Piano

Il Piano sviluppo e coesione contiene gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata e quelli che siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento.

Resta nella titolarità dell’amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione l’individuazione degli interventi, la vigilanza, l’approvazione di varianti, la presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari. Le risorse eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud.

La governance

L’altro passaggio comporta la concentrazione degli strumenti di governance oggi in essere in una pluralità di forme e di rispettive regole in appositi “Comitati di sorveglianza”, costituiti dalle amministrazioni titolari dei Piani operativi e ai quali partecipano rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica nonché del partenariato economico e sociale.

Spetta ai Comitati di sorveglianza approvare la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni nonché le relazioni di attuazione annuali e finali; esaminare e approvare proposte di modifiche al Piano operativo; esaminare ogni aspetto che incida sui risultati comprese le verifiche di efficacia dell’attuazione e i risultati delle valutazioni.

4 maggio 2019

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