Approfondimento di Giuseppa Mantineo

Una nuova sentenza della Cassazione e il difficile mestiere dell’Ufficiale dello Stato Civile

Servizi Comunali Filiazione Stato civile
di Mantineo Giuseppa
21 Maggio 2019

Approfondimento di Giuseppa Mantineo                                                                                             

Una nuova sentenza della Cassazione e

il difficile mestiere dell’Ufficiale dello Stato Civile

Giuseppa Mantineo

 

La sentenza n. 12193/2019 della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite ha stabilito che il rapporto di filiazione ottenuto da madre surrogata non può essere riconosciuto in Italia anche se ad attestarlo è un giudice straniero. Ciò, non in quanto la coppia oggetto del provvedimento sia formata da due persone dello stesso sesso, ma perché saremmo di fronte a un rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione”. È fatta salva la possibilità dell'adozione in casi particolari.

Precedentemente, con altra sentenza della Corte di Cassazione Sez. I n. 19599/2016, si affermava che: “l’atto di nascita straniero….. da cui risulti la nascita di un figlio da due madri (per avere l'una donato l'ovulo e l'altra partorito), non contrasta, di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla legge n. 40 del 2004”.

Forse sarebbe azzardato dunque, in questo particolare e delicato momento, definire nettamente cosa si possa fare e cosa no in materia di dichiarazioni di nascita avvenute in Italia o in materia di trascrizione di atti formati all’estero.

Si ritiene però di poter sostenere, ed è l’opinione condivisa dai più, che l’Ufficiale di Stato Civile debba rifiutarsi di accogliere la dichiarazione di nascita avvenuta in Italia e resa da due genitori dello stesso sesso. Questo per una lunga serie di motivi che meriterebbero altro spazio e altra trattazione, ma che possiamo qui sintetizzare concentrando l’attenzione sul nodo centrale: il potere esclusivamente amministrativo dell’ufficiale dello stato civile che non ha, nella sua attività, alcuna discrezionalità, dovendo solo eseguire i procedimenti che sono nella sua competenza nel rispetto delle norme e delle circolari ministeriali.

Per quanto riguarda poi le trascrizioni degli atti formati all’estero, anche alla luce dell’ultima pronuncia, si ipotizza che potrebbero essere trascritti gli atti relativi a figli nati in una coppia formata da due donne, di cui l’una abbia donato l’ovocita e l’altra abbia portato avanti la gestazione e partorito. Qualora invece si dovesse trattare di nascita in una coppia formata da due uomini, non sarà possibile eseguire la trascrizione del relativo atto formato all’estero per le motivazioni come sopra riportate ed esposte nella recente pronuncia della Suprema Corte. Quindi: trascrizione parziale? Rifiuto motivato?

Si auspica che il Ministero dell’Interno fornisca agli ufficiali dello stato civile puntuali indicazioni.

13 maggio 2019

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