La Pa ha la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale

Corte di cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 13 maggio 2019, n. 12662

Servizi Comunali Procedimenti disciplinari
di Redazione: Galli Gianluca
14 Maggio 2019

MASSIMA 

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 12662 del 13 maggio 2019, ha affermato che la Pa ha la facoltà discrezionale di sospensione del procedimento disciplinare lavorativo in pendenza del procedimento penale e può esercitarla qualora per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Ne deriva che il datore di lavoro pubblico è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, quando ritiene, pur dopo aver disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione.

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