Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Ministero dell’Interno – Comunicato 14 maggio 2019

Servizi Comunali Elettorale

15 Maggio 2019

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

Ministero dell’Interno

Elezioni 2019. Voto domiciliare

Ai fini dell’ammissione al voto a domicilio, ai sensi dell’art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, come modificato dall’art.1 della legge n. 46/2009, gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” o “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”, votano, rispettivamente, per le elezioni europee in qualsiasi comune dove abitano; per le elezioni comunali, se abitano nel proprio comune di iscrizione elettorale; per le elezioni regionali, se abitano in un comune della stessa regione; per le elezioni suppletive, se abitano in un comune facente parte del proprio collegio uninominale. 

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione. 

Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 19 maggio 2019, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l’elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l’indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell’abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico. 
Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l’elettore:

vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;

vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;

vota a domicilio nell’ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l’elettore vota a domicilio in un’altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio “volante” composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l’elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell’abitazione degli elettori interessati.

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l’altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell’art.29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili.

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