Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’incentivo per funzioni tecniche: un veloce riepilogo di alcuni casi particolari risolti dalla Corte dei conti
Servizi ComunaliApprofondimento di Mario Petrulli
L’INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE: UN VELOCE RIEPILOGO DI ALCUNI CASI PARTICOLARI RISOLTI DALLA CORTE DEI CONTI
Mario Petrulli
L’art. 113 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) prevede, al comma 2[1] recentemente oggetto di modifica, il c.d. incentivo per le funzioni tecniche che interessa in modo particolare i dipendenti comunali che operano nell’ufficio tecnico[2]. Può essere utile, perciò, ricordare alcuni casi particolari risolti dalla Corte dei Conti, anche allo scopo di meglio individuare l’area di operatività dell’istituto ed evitare errori che potrebbero comportare responsabilità erariale.
Innanzitutto, ai commissari di gara non spetta l’incentivo, in quanto “il dettato normativo non lascia margini di interpretazione in ordine alla possibilità di erogare gli incentivi in parola “esclusivamente” per le attività indicate dal comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016, fra le quali non rientrano quelle svolte dai commissari di gara” (sez. reg. di controllo Piemonte, delib. n. 39/2019); inoltre, non è superfluo evidenziare che il trattamento economico da riservare ai membri di una Commissione di gara è disciplinato dal comma 10 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilito il compenso massimo per i commissari e sancisce espressamente il divieto di corrispondere compensi in favore dei dipendenti pubblici se appartenenti alla stazione appaltante. Fermo restando il predetto divieto, l’entità di tale compenso non può superare i limiti indicati nell’allegato A del decreto ministeriale 12 febbraio 2018, adottato in attuazione del predetto articolo di legge.
Allo stesso modo non spetta al responsabile di un procedimento di esproprio (sez. reg. di controllo Basilicata, delib. n. 21/2018): il D.P.R. n. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) prevede, all’art. 21, comma 6, l’erogazione di compensi solo per remunerare i compiti propri dei componenti della commissione che procede alla determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione, mentre nulla dice relativamente al responsabile del procedimento di esproprio.
Avendo riguardo alla tipologia di contratto, anche nei casi di partneriato e concessioni spetta l’incentivo e non solo in quelli qualificati come appalti (sez. reg. di controllo Veneto, delib. n. 198/2018).
Per quanto attiene i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l’incentivo è riconoscibile solo se la manutenzione è caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all’amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l’efficienza e l’efficacia della spesa (sez. aut., delib. n. 2/2019[3]). In passato, invece, in numerose occasioni (ad esempio, sez. reg. di controllo Puglia, delib. n. 140/2018; sez. reg. di controllo Veneto, delib. n. 338/2017) l’incentivo era stato ritenuto escluso in quanto le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall’attuale elencazione tassativa.
Nel caso di affidamento senza l’espletamento di una procedura di gara l’incentivo non spetta: secondo la sez. reg. di controllo Marche, delib. n. 28/2018, dalla lettura dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici emerge chiaramente che presupposto necessario e ineludibile per procedere all’accantonamento di risorse finanziarie nell’apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, previa adozione di apposito regolamento, sia la presenza di una “gara”. Di conseguenza, e come peraltro già evidenziato in precedenza dalla giurisprudenza contabile[4], in mancanza di una gara l’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione.
L’incentivo non spetta nemmeno in assenza di programmazione ed in assenza di un quadro economico che definisca nel dettaglio ogni singola voce del corrispettivo dovuto (sez. reg. di controllo Piemonte, delib. n. 25/2019) e non può riconoscersi per l’attività di programmazione biennale degli acquisti (sez. reg. di controllo Veneto, delib. n. 134/2017).
Al contrario, l’attività del RUP è incentivabile a prescindere dallo svolgimento o meno all’interno dell’ente dell’intera attività di progettazione (sez. aut., delib. n. 18/2016) e l’incentivo può essere riconosciuto anche nel caso di modifiche contrattuali derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili, quali varianti in corso d’opera o prestazioni supplementari (sez. reg. di controllo Puglia, delib. n. 162/2019).
16 maggio 2019
[1] 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
[2] La ratio di tale norma è da individuare nello scopo di accrescere l’efficienza e l’efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d’opera: cfr. sez. reg. di controllo Toscana, delib. n. 186/2017/PAR).
[3] Secondo la Sez. Autonomie, “Tale presupposto è rinvenibile, in astratto, negli appalti di lavori di manutenzione (soprattutto straordinaria) contrassegnati da elevata complessità, i quali possono richiedere, da parte del personale tecnico-amministrativo, un’attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi o forniture”.
[4] Sez. reg. di controllo Lombardia, delib. n. 185/2017/PAR.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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