Approfondimento di Alessandro Russo

I servizi a rete non sono sottoponibili al canone concessorio non ricognitorio

Servizi Comunali Tassa occupazione spazi e aree pubbliche - TOSAP
di Russo Alessandro
20 Maggio 2019

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                                            

I servizi a rete non sono sottoponibili al canone concessorio non ricognitorio

Alessandro Russo

La pretesa al il riconoscimento di un canone concessorio si fonda su un utilizzo singolare della sede stradale, che incida in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria.

Una società concessionaria del gas appellava la decisione del Tar Liguria n. 134/2017, che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il regolamento per la disciplina del canone concessorio non ricognitorio approvato dal Comune di Chiavari, nella parte in cui assoggettava al canone anche le concessioni in uso delle infrastrutture di proprietà comunale, del sottosuolo e del suolo pubblico o soggetto a servitù pubblica, preordinate alla realizzazione e gestione di condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, ecc …

Il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 3146/2019 del 15/05/2019 accoglie il ricorso.

Preliminarmente il Collegio afferma la non tardività del ricorso al primo Giudice, il regolamento impugnato, infatti,  ha contenuto normativo, individuando, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone: così è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l’interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere. (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5147/2017)

Nel merito poi il Consiglio di Stato afferma che l’art. 27 del Codice della strada va letto nel senso che le concessioni e le autorizzazioni che ne giustificano l’imposizione sono caratterizzate dal fatto di sottrarre in tutto o in parte l’uso pubblico della platea stradale a fronte dell’utilizzazione eccezionale da parte del singolo.

Così: <<condizione necessaria e sufficiente per giustificare l’imposizione del canone ricognitorio è rappresentata dal rilascio di un titolo che abilita a un uso singolare della risorsa pubblica, limitandone o comunque condizionandone in modo apprezzabile il pieno utilizzo (il che tipicamente occorre nelle ipotesi: 1) di autorizzazione all’occupazione della sede stradale anche con “veicoli, baracche, tende e simili” (art. 20); 2) di autorizzazione o concessione all’esecuzione di “opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità” (art. 21); 3) di autorizzazione alla realizzazione di “nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, [ovvero di] nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato”, ovvero ancora di “passi carrabili” (art. 22).>>.

Il precipitato necessario di quanto articolato conduce il Collegio ad affermare che: <<la pretesa al il riconoscimento di un canone concessorio si fonda non già su un qualunque utilizzo della sede stradale (nonché dello spazio soprastante e sottostante ad essa), bensì su un utilizzo singolare, che incida, come tale, in modo significativo sull’uso pubblico della risorsa viaria>>.  

Il Consiglio di Stato così accoglie il ricorso dichiarando l’illegittimità dell’imposizione del canone concessorio non ricognitorio ai sottoservizi a rete.

16 maggio 2019

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