Il potere di ripensamento della P.A.: viaggio tra alcuni istituti messi a disposizione dall’ordinamento
Presupposti ed effetti per esercitarlo prima e dopo la stipula del contratto di affidamento
Corte costituzionale – Sentenza 20 maggio 2019, n. 122
Servizi Comunali Imposte e tasseL’ampliamento del regime di esenzione della tassa automobilistica non eccede l’autonomia impositiva regionale, non risultando in contrasto nemmeno con i principi dell’ordinamento tributario.
Corte costituzionale
Ufficio Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 20 Maggio 2019
BOLLO AUTO: REGIONI LIBERE DI INTRODURRE ESENZIONI FISCALI
La Corte costituzionale, investita nuovamente di una questione relativa a norme regionali sul “bollo auto”, ha precisato la propria giurisprudenza in materia.
Con la sentenza n. 122 depositata oggi (relatore Luca Antonini), i giudici costituzionali hanno stabilito che le peculiarità attribuite alla tassa automobilistica impongono alle Regioni soltanto di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale.
Pertanto, per sviluppare un’autonoma politica fiscale in funzione di specifiche esigenze, le Regioni possono introdurre esenzioni anche se non previste dal legislatore statale.
Roma, 20 maggio 2019
Nel file allegato il testo della sentenza
Presupposti ed effetti per esercitarlo prima e dopo la stipula del contratto di affidamento
Modello personalizzabile
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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