Danno erariale: nessun danno nello scavalco di eccedenza in presenza di carenza di organico, condannato l'assunzione di un professionista esterno in mancanza della procedura comparativa

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio – Sentenza 8 marzo 2019, n. 116

Servizi Comunali Bilancio
di Redazione: Galli Gianluca
22 Maggio 2019

MASSIMA

La Sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei Conti, con la sentenza n. 116 dell'8 marzo 2019, in tema di Danno erariale nello scavalco di eccedenza, ha ricordato che secondo l’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, il quale prevede che esclusivamente i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, sono abilitati a chiedere prestazioni lavorative ad altri dipendenti di Enti locali utilizzando le eventuali ore di eccedenza rispetto al normale orario di servizio di 36 ore settimanali, fermo restando il limite delle 48 ore settimanali massime da svolgere cumulativamente tra i due Enti locali. Inoltre la Corte, ha ricordato come il danno erariale si verifica con l’assunzione di un professionista esterno in mancanza della procedura comparativa, richiesta dalla normativa, condannando questo aspetto. 

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