Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiNegli Enti Locali, nella predisposizione del fabbisogno del personale, per il calcolo delle quote assunzionali, attualmente, vale ancora la norma della separazione delle quote assunzionali destinate alla dirigenza da quelle destinate al personale del comparto?
La questione posta è attualmente all’attenzione delle Sezione Autonomie della Corte dei Conti, cui è stata rimessa dalla sezione regionale di controllo della Puglia (deliberazione n. 30/2019). Quest’ultima, infatti, dopo aver preso atto dei diversi orientamenti espressi da due sezioni regionali (Lazio con deliberazione n. 22/2018 e Lombardia con deliberazione n. 222/2018) ha ritenuto opportuno chiedere un pronunciamento della sezione Autonomie.
In attesa di tale pronunciamento che esporrà il corretto principio cui le amministrazioni dovranno uniformarsi occorre considerare alcuni aspetti della vigente normativa che, a parere di chi scrive, propenderebbero per un budget assunzionale unico a partire dal 2019.
La norma di riferimento è l’art. 3 del d.l. 90/2014 la quale, superato il periodo transitorio relativo alle annualità 2016-2017-2018 introdotto dal comma 228 dell’art. 1 della l. 208/2015 (norma che faceva riferimento al solo personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale introducendo differenti budget assunzionali), è pienamente operativa; tale disposizione non fa alcuna distinzione tra capacità assunzionale riferita al personale dirigenziale e capacità assunzionale riferita al personale del comparto stabilendo che a partire dal 2019 la percentuale del turn-over è del 100%.
Le ulteriori modifiche apportate dal d.l. 4/2019 non hanno intaccato tale interpretazione-
27 maggio 2019 Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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