Posticipo fruizione congedo matrimoniale al 2026 per motivi familiari e valutazioni dirigente
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Tar Puglia - Lecce Sezione I - Sentenza 26 aprile 2019, n. 688
Servizi Comunali BilancioMASSIMA
La Sezione I del Tar Puglia, con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019, analizzando l'art. 194 comma 1 del Testo Unico Enti Locali – decreto legislativo n. 267/2000, secondo il quale, la competenza in materia di riconoscimento di un debito fuori bilancio è di esclusiva competenza del consiglio comunale, che si esprime con apposita deliberazione, ha affermato l’illegittimità del provvedimento del dirigente dell’ufficio lavori pubblici del Comune che, dinanzi alla richiesta di avvio dell’iter di riconoscimento di un presunto debito fuori bilancio da parte di un operatore economico e relativo a prestazioni effettuate in difetto delle regole che disciplinano la spesa (fattispecie di cui all’art. 194 comma 1 lett. e) del TUEL), ha disconosciuto il diritto di credito dell’operatore. Secondo i giudici, si tratta di un provvedimento viziato da incompetenza, avendo esercitato il dirigente un potere che invece spetta ex lege all’organo consiliare: sarà quest’ultimo a dover valutare la presenza delle condizioni previste dall’ordinamento per il riconoscimento o meno del credito vantato, nei limiti dell’utilità e dell’arricchimento accertati e dimostrati a favore dell’Ente."
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte di Cassazione sezione lavoro, pronunce nn. 4574, 4797 e 13661
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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