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La condotta non penalmente rilevante ma contraria al Codice di comportamento, conduce al licenziamento disciplinare
Servizi Comunali Codice disciplinare LicenziamentoApprofondimento di Alessandro Russo
La condotta non penalmente rilevante ma contraria al Codice di comportamento, conduce al licenziamento disciplinare
Alessandro Russo
La ex dipendente di un Ente alle porte di Milano, veniva licenziata senza preavviso, dopo essere stata arrestata e successivamente rilasciata dal GIP durante le indagini di un procedimento penale.
La stessa impugnava il licenziamento, deducendone l’illegittimità e per l’effetto chiedendo il reintegro, in quanto il procedimento penale, fonte del licenziamento, avrebbe condotto il GIP a non confermare l’arresto per insussistenza del fatto.
L’ex dipendente si era indebitamente interessata al rilascio di una carta di identità in favore di cittadino extracomunitario, approfittando del proprio ruolo di messo comunale ed intrattenendo rapporti diretti con quest’ultimo al di fuori dei canali istituzionali. Avrebbe anche ottenuto una dazione in denaro che però non risultava essere il profitto della corruzione.
Nel corso dell’audizione in Commissione di Disciplina del Comune, la ricorrente aveva ammesso parzialmente i fatti, e spiegato che la provvista economica ricevuta era da considerare un prestito ceduto liberamente dal cittadino extracomunitario alla ricorrente.
Con sentenza n. 909/2019 del 15/05/2019 il Tribunale di Milano sez. lavoro, ha rigettato il ricorso.
Il Giudice affermava: <<tali fatti, indipendentemente dalla loro rilevanza e qualificazione penale, appaiono non soltanto accertati, nella loro essenza fenomenica, ma di rilevanza disciplinare tale da giustificare e sorreggere appieno il provvedimento del licenziamento senza preavviso, comminato. (…). Indipendentemente dai profili di rilievo penale della condotta, risulta difficilmente contestabile la commissione di atti apertamente contrari ai propri doveri di ufficio, con abuso del proprio ruolo, (…), la deviazione rispetto alle regole sui tempi e luoghi di inoltro e lavorazione della richiesta, la consapevolezza dell’abnormità del provvedimento amministrativo per la cui adozione la stessa si adoperava, …>> .
Il Giudice riteneva quindi che i comportamenti dell’ex dipendente fossero da considerare: <<in palese contrasto con i più elementari doveri alla base del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e delle norme regolamentari di cui al d.p.r. 62/2013 (Codice di Comportamento dipendenti pubblici), poiché connotate da evidente abuso della propria posizione (…). Tali condotte appaiono indiscutibilmente integrare quelle violazioni dei doveri di comportamento, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 55 quater Legge n. 165/2001[1], che riconduce a gravi e reiterate violazioni dei codici di comportamento, ex art. 54 c. 3[2], la sanzione del licenziamento>>.
Su queste basi il Tribunale di Milano sez. lavoro rigetta il ricorso presentato dalla ex dipendente, considerando legittima e congrua la sanzione del licenziamento e condannando per l’effetto l’ex dipendente anche al pagamento di tutte le spese del giudizio.
Deve essere precisato che a pochi giorni dalla sentenza ora in commento l’ex dipendente ed altre 15 persone venivano rinviate a giudizio per una serie di reati finalizzati tutti alla permanenza illegale sul territorio della Repubblica di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno, mediante false attestazioni di residenza; ed in particolare l’ex dipendente veniva anche accusata di corruzione continuata ai sensi dell’art. 319 c.p.[3], per aver percepito somme di denaro per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, consistiti appunto nel dichiarare falsamente la residenza di cittadini extracomunitari nel comune dove prestava servizio.
Chi scrive ritiene quindi di concordare con l’analisi del Giudice del lavoro, che a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti per come accertati all’arresto dell’ex dipendente, ha voluto sanzionare i gravi comportamenti assolutamente contrari alle minimali regole di servizio.
5 giugno 2019
[1] Art. 55 quater c. 1 D.Lgs. 165/2001 smi: <<Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento per motivate esigenze di servizio; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro; f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ex art. 54 c. 3; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione ex art. 55-sexies c. 3; f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio; f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio>>.
[2] Art. 55 cc. 1 e 3 D.Lgs. 165/2001 smi: << Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle PA al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. (…). La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55-quater c.1.>>.
[3] Art. 319 c.p.: <<I pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.>>
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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