Parere in merito alle norme per il contenimento della spesa di personale

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Piemonte– Sentenza 6 giugno 2019, n. 50

Servizi Comunali Spesa personale
di Redazione: Galli Gianluca
12 Giugno 2019

MASSIMA

La Corte dei Conti - Piemonte, con la sentenza n. 50 del 6 giugno 2019, ha dato il proprio parere in merito alle norme per il contenimento della spesa di personale, in particolare riguardo all’interpretazione dell’art. 35 bis del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 132/2018, in tema di parametro cui fare riferimento per le assunzioni di personale di Polizia municipale. Con la disposizione di cui all’art. 35 bis del D.L. n. 113/2018, il legislatore ha inteso ampliare, esclusivamente per il personale appartenente alla Polizia municipale, il limite di spesa per il 2019, introducendo il parametro della stessa spesa sostenuta per il medesimo personale nel 2016, sul presupposto che tale riferimento temporale possa essere considerato maggiormente favorevole; rimane, tuttavia, fermo il principio della necessità della cessazione dal servizio quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni, in relazione ai limiti normativi definiti per il turn over. La circostanza che con l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 si sia previsto un regime sempre meno stringente per le quote ammesse di turn over (con un progressivo accrescimento della percentuale computabile per le assunzioni, fino a raggiungere il 100 per cento) non ha inciso a modificare i criteri di calcolo e le logiche di definizione degli spazi assunzionali. Infatti, se da un lato l’art. 35 bis del D.L. n. 113/2018 amplia le facoltà assunzionali in termini di budget per il personale di polizia municipale, facendo riferimento alla spesa sostenuta nel 2016, non per questo interviene a modificare i criteri di fondo individuati per il calcolo dei risparmi di spesa e, dunque, non modifica le linee di principio consolidate in materia; il fatto poi che tale budget sia espresso in termini di valore assoluto di spesa (2016) e non di percentuale di turn over (nella fattispecie di fatto sarebbe il 100 per cento rispetto al 2016) non implica che vengano a modificarsi i criteri di definizione del turn over stesso e in definitiva il significato ormai consolidato di cessazioni dal servizio ai fini del coordinamento e del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

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