Approfondimento di Pietro Rizzo

La notificazione degli atti tributari agli eredi

Servizi Comunali Notifica atti
di Rizzo Pietro
14 Giugno 2019

Approfondimento di Pietro Rizzo                                                                                                          

LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI TRIBUTARI AGLI EREDI

Pietro Rizzo

Confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale, con una recentissima sentenza (n.15437 del 7 giugno 2019) la quinta Sezione  civile della  Corte di cassazione ha ribadito che non è validamente effettuata la notificazione  di un atto tributario (nel caso specifico  un accertamento a titolo di maggiore imposta ICI) intestato agli eredi  di un contribuente defunto notificato “impersonalmente e collettivamente“ nel domicilio di un solo erede e non agli eredi “impersonalmente e collettivamente” nell’ultimo domicilio del de cuius, secondo quanto previsto dal quarto comma dell’art. 65 del DPR 600 del 29/9/1973Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.

 La notificazione degli atti tributari nei confronti di un contribuente deceduto è regolamentata dal citato art. 65,  il cui  secondo comma prevede che gli eredi devono comunicare  all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del defunto le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale; la Corte di cassazione  ha chiarito  in  diverse occasioni (Corte di cassazione  n.26718/2013; n. 228/2014) che tale comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di "azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius".

Il successivo quarto comma dell’art. 65  stabilisce che "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma".

Pertanto, l'atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto  deve essere notificato agli eredi, alternativamente:

  1. impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell'ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo 65  non sia stata effettuata;
  2. individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
    La prevalente giurisprudenza ritiene, inoltre, che, al fine di evitare la notificazione "impersonale e collettiva", è indispensabile la rituale comunicazione, la quale non può  essere sostituita né dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall'erede (Corte di cassazione sentenza n.228 del 2014) né da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Corte di cassazione sentenza n.17430 del 2013).
    Richiamando precedete analogo orientamento giurisprudenziale (Cass. n.228/2014; n.16021/2015)  con la sentenza n. 15437 del 2019 la Cassazione, in particolare, ha chiarito che la notifica collettiva e impersonale "è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali" e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze "dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall'apertura della successione"
    13 giugno 2019
     
     
    MODELLO DI RELATA DI NOTIFICAZIONE EFFETTUATA AGLI EREDI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL’ART. 65 DEL D.P.R. N. 600 DEL 1973
     
    n.    cronologico
    L’anno 2019 il giorno .... del mese .......... io  sottoscritto Messo Comunale del Comune di ........., constatato che il Sig./a .......................... residente in .........................., via .......................... n. ...... risulta deceduto il ...../...../..........., notifico, ai sensi del secondo comma dell’art. 65 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, il sopra riportato atto ...................... proveniente da: ..................................................................................................................  impersonalmente e collettivamente agli eredi nell’ultimo domicilio fiscale del defunto, sito in questo  Comune in  via ...................... mediante consegna di copia dell’atto al Sig....................... dichiaratosi erede del de cuius.
     L’erede                                                                                                Il Messo Comunale
Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×