Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Pubblicato il D.L. “sicurezza-bis” n. 53 del 14 giugno, ulteriori novità in tema di ordine e sicurezza pubblica

Servizi Comunali Pubblica sicurezza Stranieri
di Di Filippo Amedeo
19 Giugno 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                                  

Pubblicato il D.L. “sicurezza-bis” n. 53 del 14 giugno, ulteriori novità in tema di ordine e sicurezza pubblica

Amedeo Di Filippo

 

Contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica; rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all’immigrazione clandestina; garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per eliminare l’arretrato relativo all’esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi; rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico; semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata; potenziare l’efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri; rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive.

Contiene tutto questo il D.L. “sicurezza-bis” 14 giugno 2019, n. 53, appena approdato in Gazzetta Ufficiale, che aggiunge nuove misure a quelle introdotte l’ottobre scorso dal D.L. “sicurezza” n. 113/2018.

Contrasto all’immigrazione illegale e sicurezza pubblica

L’art. 11 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico in materia di immigrazione) è dedicato al potenziamento e al coordinamento dei controlli di frontiera e affida al Ministro dell'interno e al Ministro degli affari esteri l’onere di adottare il piano generale degli interventi per il potenziamento e il perfezionamento delle misure di controllo di rispettiva competenza. Il comma 1-bis incarica il Ministro dell'interno di emanare le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre e promuovere misure di coordinamento tra le autorità italiane e quelle europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di Schengen.

Il D.L. sicurezza-bis aggiunte il comma 1-ter, che riconosce al Viminale, in quanto Autorità nazionale di pubblica sicurezza, la possibilità di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Tale possibilità può essere esperita in caso di violazioni delle leggi di immigrazione vigenti e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata in Italia dalla Legge n. 689/1994. Il provvedimento è adottato di concerto col Ministro della difesa e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

All’art. 12 del Testo unico, che reca disposizioni contro le immigrazioni clandestine e punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, l’art. 2 del D.L. sicurezza-bis inserisce il comma 6-bis, che impegna il comandante della nave ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti per il controllo delle frontiere, applicando in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane la sanzione di una somma da 10.000 a 50.000 euro, con la confisca della nave in caso di reiterazione, a cui provvede il Prefetto territorialmente competente.

A tal fine, l’art. 4 potenzia lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, autorizzando la spesa di 500.000 euro per l’anno 2019, 1.000.000 per l’anno 2020 e 1.500.000 per l’anno 2021.

Stretta anche per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e affittacamere, obbligati a comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, obbligo ora da esperire “con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore”.

Viene inoltre vietato l'uso di caschi protettivi in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo. La sanzione è l’arresto da due a tre anni e l’ammenda da 2.000 a 6.000 euro. Inoltre, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, chiunque lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Modifiche sono introdotte al codice penale per incrementare le pene per reati commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico; e per introdurre la reclusione da uno a cinque anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza

Il Capo II contiene una serie di misure destinate a potenziare l’amministrazione della sicurezza interna. L’art. 8 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, al fine di dare attuazione ad un programma di interventi finalizzato ad eliminare l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

L’art. 11 modifica l’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/2007, laddove dispone la non necessità del permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi: questa ipotesi era prevista in caso di “visite, affari, turismo e studio”, a cui ora si aggiungono anche le missioni e le gare sportive.

L’art. 12 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea.

Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive

Il Capo III inserisce una nutrita serie di modifiche alla Legge n. 401/1989 in materia di “Daspo”. Viene in particolare affidata al Questore la possibilità di vietare l’accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di coloro che risultino: denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive; avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione; denunciati o condannati nel corso dei cinque anni precedenti; soggetti al codice antimafia e a misure di prevenzione anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il suddetto divieto può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, così come il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea.

Vengono inoltre incrementati i periodi di divieto. Il “ravvedimento operoso” deve essere accompagnato dalla riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonché dalla concreta collaborazione con l’autorità di polizia o con l’autorità giudiziaria per l’individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto. Estese le pene nei confronti di quanti prendano di mira gli arbitri e altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

Ulteriore stretta alle società sportive nella corresponsione diretta o indiretta di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito. Alle società sportive viene altresì vietato di stipulare contratti di concessione con i soggetti destinatari dei provvedimenti di divieto fino a che non sia intervenuta la riabilitazione.

Ampliate le ipotesi di fermo di indiziato di delitto, che viene consentito anche per coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Estese le norme in materia di arresto in flagranza differita. Tra le circostanze aggravanti comuni viene aggiunto l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Tra le offese che escludono la punibilità per particolare tenuità del fatto non viene considerata quella per la quale si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Allargate le fattispecie delittuose per chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, venda titoli di accesso nei luoghi in cui si svolge qualsiasi manifestazione sportiva (bagarinaggio). Disposizioni che ora si applicano anche agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Prorogata al 31 dicembre 2019 la scadenza per l’adozione, da parte del Governo, di uno specifico regolamento per individuare le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento della pubblica sicurezza e da organi, uffici o comandi di polizia, con particolare riferimento agli adattamenti che si impongono nella parte in cui si prevede l’accesso da parte del personale dei Corpi e dei servizi di polizia municipale per verificare eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei riguardi delle persone controllate.

17 giugno 2019

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×