Sensibilizzazione e formazione dei cittadini sulla cybersicurezza: collaborazione tra DTD e ACN
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Tar Toscana, Firenze, Sezione II – Sentenza 4 giugno 2019, n. 830
Servizi Comunali Esercizi di vicinato Esercizi di vicinatoMASSIMA
Il Tar Toscana - Firenze, con la sentenza n. 830 del 4 giugno 2019, ha affermato che in base alla L.R. Toscana n. 57 del 2013, tra i locali ove sono installati gli apparecchi da gioco e determinati luoghi di aggregazione e/o permanenza di fasce vulnerabili della popolazione deve intercorrere una distanza minima, ritenuta plausibilmente e ragionevolmente idonea ad arginare, sotto il profilo della "vicinitas", i richiami e le suggestioni di facile ed immediato arricchimento. La medesima legge regionale, all'art. 4, rubricato "Distanze minime", nell'ambito di una elencazione non esaustiva, ha incluso fra i "luoghi sensibili" una serie di strutture che sono frequentate principalmente da giovani (Istituti scolastici di qualsiasi grado, centri socio ricreativi e sportivi). E, al comma 3, il medesimo art. 4, ha rimesso ai Comuni la possibilità d'individuare altri luoghi sensibili soggetti alla disciplina del comma 1. E' chiaro che tale ampliamento della predetta elencazione regionale dovesse essere operato, da parte dell'ente locale, mediante il criterio analogico. Si deve trattare, in altri termini, di luoghi di aggregazione frequentati, se non esclusivamente, almeno prevalentemente da giovani, ritenuti potenzialmente non in grado, per immaturità, di gestire prudentemente e con temperanza l'accesso a tale pericolosa ed insidiosa forma di intrattenimento.
Agenzia per la cybersicurezza nazionale – 28 maggio 2025
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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