Registrazione SAD (servizi assistenza domiciliare) nei corrispettivi senza indicazione dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 25 giugno 2019, n. 4342
Servizi Comunali GareMASSIMA
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4342 del 25 giugno 2019, ha affermato che il c.d. principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, denominato anche come divieto di commistione, risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica ed è perciò funzionale ad evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica. Il Consiglio ha quindi dichiarato coerente con tale finalità l’affermazione per la quale il divieto non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre in concreto, in riferimento alla detta funzione. Il divieto in parola, inoltre, non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara. In particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara. Conseguentemente si è ammessa l’indicazione nell’offerta tecnica di “alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica” o purché non venga anticipatamente reso noto il “prezzo” dell’appalto.
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta di Andrea Dallatomasina
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