Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Reddito di cittadinanza, cambiano le regole per le dichiarazioni Isee
Servizi Comunali I.S.E.E. Lotta alla povertà e inclusione sociale Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Reddito di cittadinanza, cambiano le regole per le dichiarazioni Isee
Amedeo Di Filippo
Nella versione tradotta in legge e in attesa di pubblicazione, il D.L. “crescita” n. 34/2019 contiene due nuovi articoli che, introducendo modifiche all’art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017, cambiano in corso d’opera le regole dell’Isee e della dichiarazione unica, utili ai fini del riconoscimento del reddito di cittadinanza.
Le norme
L’art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017, che ha regolato il reddito di inclusione (Rei) ed è stato adattato con limitate variazioni al reddito di cittadinanza (Rdc), tratta dell’Isee precompilato e dell’aggiornamento della situazione economica, impegnando l’Inps a precompilare la dichiarazione unica (DSU) cooperando con l'Agenzia delle entrate e utilizzando le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e nei propri archivi.
La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'Inps e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, ferma restando la possibilità per il cittadino di presentare la DSU nella modalità non precompilata.
La validità della DSU
La prima modifica è introdotta dall’art. 4-sexies del D.L. crescita convertito che, sostituendo il comma 4 dell’art. 10 del decreto del 2017, estende i termini di validità dei dati contenuti nella DSU: a decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più rispetto al 31 agosto, com’è stato finora. Inoltre in ciascun anno, ma a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, rispetto all’attuale 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente e non più l’anno precedente.
L’articolo infine specifica che resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.
Modalità di calcolo
L’art. 28-bis del D.L. convertito introduce due modifiche al comma 5 dell’art. 10, dedicato al calcolo dell’Isee corrente e alla sua componente reddituale (Isre) qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa o una variazione dell’Isre superiore al 25%. Con la prima viene estesa la possibilità di calcolare l’Isee corrente anche in presenza di una variazione del reddito, sempre superiore al 25%, dovuta ad interruzione dell’erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.
Il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell’Indicatore sono individuati con le modalità utilizzate nei casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. La nuova disciplina entra in vigore con l’approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell’Isee corrente, la cui validità è fissata in sei mesi rispetto ai due attuali. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’Isee corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
Si tenga conto che la possibilità di presentare l’Isee corrente in presenza di riduzione dell’Isre superiore al 25% dipendente da interruzioni di trattamenti assistenziali, indennitari e previdenziali è già ricompresa nelle ipotesi elencate dall’art. 9 del DPR n. 159/2013. La novella del D.L. crescita serve più che altro ad evidenziarla separatamente per maggiore coerenza della nuova disciplina, che troverà applicazione a far data dai quindici giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU, che sarà emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'Inps, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali.
La validità dell’Isee
Il nuovo comma 5 dell’art. 10 si chiude con la fissazione della validità dell’Isee corrente in sei mesi, rispetto ai due attualmente previsti, dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’Isee corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.
La novella è dovuta al fatto che il Legislatore ha ritenuto che la durata dell’Isee corrente limitata a due mesi fosse eccessivamente limitata, con l’effetto di produrre oneri non necessari in capo all’Inps nelle situazioni di rinnovi in assenza di modifiche.
27 giugno 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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