Approfindimento di Cosimo Damiano Zacà

Un albero per ogni neonato: norma poco applicata – L’intervento dell’ANAC

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di Zacà Cosimo Damiano
05 Luglio 2019

Approfindimento di Cosimo Damiano Zacà

Un albero per ogni neonato: norma poco applicata – L’intervento dell’ANAC

Un disegno di legge mira ad estendere la disciplina e a renderla più effettiva sanzionando le amministrazioni inadempienti.

 

Cosimo Damiano Zacà

 

Premessa

Negli ultimi anni il verde urbano, è sempre più considerato un patrimonio di valore, un vero e proprio tessuto connettivo che rende le città più belle, più vivibili, insomma, più a misura d'uomo.

Non sempre, purtroppo, è così; non sempre la sua cura e manutenzione vengono svolti in maniera corretta ed efficace, nonostante lo Stato, per certi versi, abbia legiferato in merito.

Per la verità, è un’attività poco praticata dagli Enti Locali, alcuni dei quali “dimenticano” che rientra in un obbligo di legge, quello di piantare un albero per ogni nuovo nato o per ciascun bambino adottato, a seguito della registrazione anagrafica.

I Comuni, secondo il dictum legislativo, devono provvedere, infatti, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato o minore adottato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale, tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione.

In questi mesi l’argomento è tornato al centro del dibattito, anche grazie a un disegno di legge presentato al Senato dai parlamentari Moronese e Nugnes che si prefigge di ampliare e rendere ancora più efficaci le disposizioni già in vigore.

 

I riferimenti normativi

In Europa, la Convenzione Europea del Paesaggio così come la Carta di Aalborg hanno segnato un passaggio importante nello sviluppo di una maggiore consapevolezza sui temi della rigenerazione urbana e di modelli urbani verdi e sostenibili.

In Italia, ricordiamo che il principale riferimento normativo per il verde urbano è la legge n. 10 del 14 gennaio 2013.

La norma, come detto in premessa, ha confermato l’obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato: a partire dal 16 febbraio 2013 ciascun Comune sopra i 15.000 abitanti avrebbe dovuto, infatti, provvedere ad individuare un’area sul proprio territorio comunale da destinare a nuova piccola forestazione urbana con posa di piante autoctone.

Ricordiamo che dovevano essere poi le Regioni e le Province autonome a individuare le specie arboree più consone alle caratteristiche del clima, tipo di terreno e paesaggio dei luoghi.

La disposizione citata, modificando quella del 1992 ( la legge n. 113 del 29 gennaio 1992), ha introdotto, rispetto alla vecchia normativa, alcune prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali ed ha ridefinito la Giornata Nazionale dell'Albero, celebrata il 21 novembre, puntando a «perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto» e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

 

Vigilanza e obblighi per i Comuni

Il provvedimento legislativo prevede che uno specifico “Comitato per lo sviluppo del verde urbano”, istituito presso il Ministero dell'Ambiente, a cui i Comuni (Ufficio Anagrafe del Comune) dovranno inviare annualmente le informazioni relative al tipo di albero e al luogo di sua messa a dimora, vigili sul rispetto delle prescrizioni della legge.

Stabilisce, inoltre, che due mesi prima dalla scadenza naturale del mandato, il sindaco debba pubblicare i risultati dell’attività concretamente effettuata nell’assolvere all’obbligo di dimora delle piante, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica, rispettivamente all‘inizio ed al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.

 

Intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

A tal proposito l’ANAC, intervenuta a seguito della richiesta di chiarimenti del Presidente del Comitato per lo sviluppo del verde urbano, ha ribadito con propria delibera n. 193/2019, l’obbligo dei Comuni di procedere alla piantumazione degli alberi e di far conoscere, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, del sito istituzionale, sottosezione “Informazioni ambientali” prevista all’art. 40 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali), comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, il bilancio arboreo ed ha chiarito che nei “casi di violazione dell’obbligo di pubblicare il bilancio arboreo si applicano le previsioni contenute agli artt. 45, comma 4, e 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

L‘inosservanza di tale adempimento, quindi, potrebbe avere ripercussioni negative nella valutazione del dirigente responsabile ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Vale la pena ricordare, anche, che tutti i cittadini, laddove le amministrazioni comunali non abbiano provveduto alla pubblicazione del bilancio verde, possono richiederlo al responsabile della trasparenza senza necessità di motivarne l’istanza.

L’ANAC ha, inoltre, ribadito che la vigilanza sul rispetto dell’obbligo di pubblicazione del bilancio arboreo, è esercitato dall’Autorità ai sensi del «Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», adottato in data 29 marzo 2017.

 

Il nuovo disegno di legge

Recentemente, però, il dibattito sull’argomento ha ottenuto un nuovo impulso anche grazie al disegno di legge presentato, che tende ad ampliare e rendere maggiormente efficaci le disposizioni già in vigore: piantumare altri alberi anche in occasione dei decessi precoci.

Il disegno di legge n. 549 del 2 luglio 2018 interviene, infatti, nuovamente sul tema e punta, tra l’altro, a introdurre l’obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero anche per ogni cittadino residente defunto prima del compimento del cinquantesimo anno di età, estendendo tale “incombenza” anche a tutti i Comuni con più di 5mila abitanti.

Decisione questa, ci permettiamo di affermare, più coerente con l’obiettivo generalizzato e diffuso di tutela della salute pubblica e di promozione di condizioni ambientali migliori.

La messa a dimora, si legge ancora nel testo, dovrebbe avvenire possibilmente nella zona urbana, privilegiando le aree particolarmente degradate o colpite da eventi dannosi naturali o dolosi, che abbiano recato nocumento all’ambiente stesso.

La proposta legislativa si prefigge, inoltre, di raggiungere altri importanti obiettivi:

a) arricchire la previsione del bilancio arboreo annuale con l’inserimento, non solo degli alberi piantati in ragione degli eventi più volte citati, ma anche di quelli tagliati o eradicati, così da rendere evidente la valutazione ponderata sullo sviluppo del verde;

b) pubblicare il bilancio arboreo annuale on line nel sito istituzionale dell’amministrazione così come indicato con la citata delibera n. 193/2019 dell’ANAC.

Il disegno di legge interviene in maniera forte anche sul capitolo delle sanzioni e sottolinea l’urgenza di un più efficiente controllo sulle azioni degli enti competenti e la necessità di promuovere l’ottemperanza agli obblighi mediante un sistema d’incentivi e il subentro di istituzioni sovraordinate che possano esercitare poteri sostitutivi.

In particolare, viene stabilito che le amministrazioni inadempienti o inerti siano assoggettate all’intervento, pur se eccezionale, di tipo sostitutivo del prefetto, quale autorità più vicina ai bisogni dei cittadini, con misure adeguate.

Ciò non esclude che tale intervento possa essere preceduto da una diffida e dall’indicazione di un congruo termine ad adempiere per consentire un dialogo costruttivo fra le istituzioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Ci auguriamo, come cittadini prima e da operatori poi, che questo provvedimento “rinnovato”, una volta diventato legge dello Stato, possa contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi che si prefigge.

1 luglio 2019

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