Ai consiglieri comunali è consentito l'accesso alla pratica edilizia

Tar Puglia - Bari Sezione III - Sentenza 4 giugno 2019, n. 795

Servizi Comunali Accesso
di Redazione: Galli Gianluca
11 Luglio 2019

MASSIMA

Il Tar Puglia-Bari, con la sentenza n. 795 del 4 giugno 2019, ha affermato che, come noto, la disciplina relativa all’accesso del consigliere comunale è disciplinata dall’art. 43, co. 2 del d.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Di conseguenza l'accesso alle pratiche edilizie è da accogliere a favore dei consiglieri comunali, mentre l’unico limite è rappresentato dal minor aggravio per gli uffici pubblici. 

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