Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Dal TAR di Palermo arriva lo stop alle ordinanza plastic free
Servizi Comunali Ordinanze Tutela ambientaleApprofondimento di Luciano Catania
DAL TAR DI PALERMO ARRIVA LO STOP ALLE ORDINANZA PLASTIC FREE
Luciano Catania
La messa al bando di alcuni oggetti di plastica, di uso quotidiano, di cui esistono “alternative facilmente disponibili”, come cannucce, bicchieri e piatti, non può avvenire attraverso ordinanze sindacali.
Diverse città italiane hanno recepito e rafforzato la proposta della Commissione europea per limitare l’uso della plastica monouso, aderendo alla campagna “The Last Straw” e optando per il divieto di vendita ed uso della stoviglie di plastica.
L’Europa ha stabilito che la stoviglieria di plastica usa e getta, dovranno essere realizzati esclusivamente con sostituti più sostenibili. Mentre i contenitori di bevande monouso saranno permessi sul mercato solo se i loro tappi rimarranno attaccati al contenitore.
Entro il 2025 gli Stati dell’Unione dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, per esempio con sistemi di cauzione-deposito.
Questa strategia è parte della transizione europea verso l’economia circolare e contribuirà a raggiungere gli obiettivi di Sviluppo sostenibile, gli impegni climatici globali e gli obiettivi industriali europei.
I sindaci, però, non possono anticipare i tempi vietando l’uso di alcuni oggetti di plastica. Questo è almeno ciò che ha deciso il Tar di Palermo, con l’ordinanza 00807/2019 Reg. Prov. Cau. (sul ricorso n. 771/2019).
Lo strumento dell’ordinanza sindacale, secondo i giudici amministrativi, sarebbe inapplicabile poiché ne mancano i presupposti di necessità ed urgenza, sia sotto il profilo della mancanza del requisito dell’eccezionalità e imprevedibilità della situazione che con essa s’intenderebbe fronteggiare, sia sotto il profilo della mancata previsione di un limite temporale di efficacia.
Il Sindaco di Santa Flavia, comune balneare in provincia di Palermo, aveva emesso un’ordinanza di divieto di commercializzazione ed uso di sacchetti, contenitori e stoviglie monouso non biodegradabili.
La Federazione Gomma Plastica ed alcuni produttori del settore hanno impugnato l’ordinanza chiedendone la sospensione.
I ricorrenti, al contempo, avevano impugnato ogni altro atto e comportamento preordinato, conseguenziale e comunque connesso, ed in specie, occorrendo, ove il Tar li avesse ritenuti atti presupposti, i) della circolare dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 4846/Gab del 6.12.2018 nonché ii) della circolare n. 42304 del 3.7.2018 e del D.A. 319/Gab del 5.8.2016, entrambi dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana richiamati nella circolare di cui al punto i).
Per il Tar il contenuto dispositivo dell’ordinanza è in evidente contrasto con la normativa nazionale vigente (art. 1, comma 802, l. 145/2018 che ha introdotto nel d.lgs. 152/2006 il nuovo art. 226quater, dedicato alle “Plastiche monouso”) e con la normativa comunitaria in materia, appunto, di plastiche monouso.
15 luglio 2019
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