Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Reddito di cittadinanza, dall’Inps nuove indicazioni per l’operatività della misura
Servizi Comunali I.S.E.E. Lotta alla povertà e inclusione sociale Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Reddito di cittadinanza, dall’Inps nuove indicazioni per l’operatività della misura
Amedeo Di Filippo
L’Inps ha pubblicato quasi in contemporanea tre documenti con cui ha fornito nuove istruzioni circa l’applicazione del Reddito di cittadinanza (Rdc).
Requisiti per l’accesso al beneficio
La circolare n. 100 del 5 luglio (nel file allegato) illustra le modifiche introdotte dalla Legge di conversione n. 26/2019 al D.L. n. 4/2019 e integra le indicazioni fornite con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019. Affronta in primo luogo il tema della definizione del nucleo familiare, ricordando che l’art. 2, comma 5, del D.L. n. 4/2019 ha integrato la normativa ISEE sulla composizione del nucleo in materia di coniugi separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, precisando che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze. Laddove la separazione o il divorzio siano avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.
Si prevede inoltre che i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuino a farne parte ai fini ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, laddove continuino a risiedere nella medesima abitazione.
L’altra novità è la previsione per il richiedente il beneficio della mancata sottoposizione a misura cautelare personale. Disposizione che va letta in combinato con l’art. 3, comma 13, secondo cui nel caso in cui nel nucleo siano presenti componenti soggetti a misura cautelare o condannati, tali soggetti non incidono sulla scala di equivalenza.
A proposito di reddito, la circolare precisa che quello familiare ai fini Rdc/Pdc non coincide col valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall’attestazione ISEE, posto che per la determinazione del reddito familiare viene richiamato l’art. 4, comma 2, del Dpcm n. 159/2013 e non anche i commi 3 e 4.
Circa l’attestazione dei requisiti per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, l’Inps segnala tra le modifiche più rilevanti il nuovo regime previsto dall’art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.L. n. 4/2019, che pongono loro l’obbligo di produrre una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana. Al fine di dare tempestiva attuazione a tale specifica disciplina, comunica che ha provveduto ad aggiornare la modulistica per la presentazione della domanda.
Le variazioni patrimoniali
Altra indicazione della circolare n. 100 è che viene posto in carico al beneficiario l’obbligo di comunicare all’Inps, nel termine di quindici giorni dall’evento, pena la decadenza dal beneficio, ogni variazione patrimoniale relativa ai beni immobili che comporti la perdita dei requisiti. Inoltre, la legge di conversione ha disposto che, con specifico riferimento al patrimonio mobiliare, l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti deve essere comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU, anche a seguito di donazioni, successioni o vincite.
Lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare durante l’erogazione della prestazione è compatibile col Rdc, per cui i relativi redditi devono essere comunicati all’Inps entro trenta giorni dall’inizio dell’attività stessa per il tramite dei CAF, degli enti di patronato o direttamente accedendo con PIN dispositivo sul sito istituzionale dell’Inps. Non vanno comunicati i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini formativi e di orientamento, servizio civile, contratti di prestazione occasionale e libretto di famiglia.
Le istanze di rinuncia
Col Messaggio n. 2662 dell’11 luglio (nel file allegato) l’Inps ha fornito specifiche indicazioni operative per la gestione delle istanze di rinuncia presentate dai beneficiari di Rdc. In particolare, l’Istituto afferma che la rinuncia potrà essere effettuata dal richiedente titolare della carta, il quale dovrà dichiarare che l’istanza di rinuncia viene presentata in nome e per conto del nucleo familiare, utilizzando lo specifico modulo allegato.
La rinuncia comporta la disattivazione della Carta Rdc con decorrenza dal momento della rinuncia, per cui eventuali importi residui ancora presenti non saranno più utilizzabili. Precisa che le rinunce già presentate presso le strutture territoriali potranno essere ritenute validamente presentate laddove abbiano un contenuto analogo a quello del modello allegato. Ricorda, inoltre, che la rinuncia non comporta in alcun modo la reviviscenza del Reddito di inclusione (Rei), laddove il nucleo ne fosse beneficiario prima della richiesta di Rdc.
Questo delle rinunce non è un fenomeno limitato. Secondo quanto messo in evidenza dallo stesso Istituto di previdenza nel XVIII Rapporto annuale, a fine giugno risultano percettori di reddito o di pensione di cittadinanza circa 840 mila nuclei (di cui oltre 102.833 destinatari di pensioni di cittadinanza) per un numero complessivo di individui che supera i 2 milioni. Il target stimato dal Governo per l’accesso al Rdc era di 5 milioni di persone, segno che la misura non ha avuto gli effetti sperati, anzi che le previsioni si sono rivelate del tutto errate.
Queste le principali cause: la consolidata rete di sostegno familiare presente in molte realtà territoriali; l’incidenza significativa di immigrati residenti in condizioni di disagio, che restano svantaggiati dal vincolo di residenza decennale previsto dalla legge; l’alto numero di famiglie numerose con quattro e più componenti, che spesso sono anche le più povere, anch’esse svantaggiate dai requisiti necessari per ottenere il beneficio a differenza delle famiglie meno numerose e dei single.
La convenzione Inps/CAF
Col Messaggio n. 2439 del 1° luglio (nel file allegato) l’Inps ha comunicato l’adozione dello schema di convenzione con i Centri di assistenza fiscale (CAF) con cui affida loro, in via non esclusiva e a titolo oneroso, il servizio di alimentazione del sistema informativo dell’ISEE. In particolare, l’Istituto di previdenza ha concordato i seguenti servizi nei confronti dell’utenza:
a) formulazione delle domande necessarie per l’individuazione degli indicatori da calcolare;
b) assistenza al dichiarante durante la compilazione, anche in via telematica, dei moduli di DSU;
c) ricezione e verifica della completezza delle DSU;
d) controllo dell'identità dei dichiaranti e conservazione della copia dei documenti di riconoscimento;
e) controllo del codice fiscale tramite la banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate;
f) acquisizione di specifico mandato sottoscritto dai dichiaranti per assistenza nella compilazione, ricezione, verifica e trasmissione della DSU all’Inps, rilascio dell’attestazione ISEE, accesso alla “lista dichiarazioni”;
g) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un soggetto terzo a richiedere al CAF lo svolgimento di una o più delle attività sopra elencate;
h) rilascio al dichiarante o a suo delegato delle ricevute.
15 luglio 2019
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: