Risposta al quesito del dott. Davide Scotti
QuesitiUna signora chiede di trasferire la propria residenza in una casa di riposo inagibile, che si è trasferita in un altro Comune, pur mantenendo la sede legale nel Comune dove la suddetta Signora ha fatto domanda di trasferimento della residenza. Pertanto, sono a chiedere se è possibile accogliere la richiesta di trasferimento della residenza della suddetta signora, portandola nella sede legale della casa di riposo, anche se momentaneamente a causa dell'inagibilità dovuta al sisma questa si è trasferita. Si chiede di corredare la risposta con della normativa, se possibile.
La residenza deve corrispondere ad una situazione reale. Se la signora è stata trasferita in una sede diversa da quella abituale della casa di riposo (in quanto quest'ultima è inagibile), non si vede come poter avallare questa finzione, ovvero di prendere la residenza dove in effetti non abita. Quando la casa di riposo sarà nuovamente agibile e la signora ci andrà ad abitare, a quel punto la sua dimora abituale corrisponderà effettivamente alla sede legale della casa di riposo. Nel frattempo, se la signora è stata trasferita in un altro Comune, è lì che deve chiedere di avere la residenza.
Per quanto riguarda l'aspetto normativo, bisogna far riferimento all'art. 43 del Codice Civile e alla circolare del Ministero dell'Interno n. 21/2001, nella quale si afferma che: "La mera dichiarazione resa da un soggetto di non voler risultare residente in un certo Comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.".
6 dicembre 2019 Davide Scotti
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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