Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiL’indennità di vigilanza di cui all'art. 37 CCNL 6/7/1995 spetta al dipendente area di vigilanza anche se non in possesso dell'arma oppure è legata a tale possesso?
L’indennità di vigilanza di 95 euro circa, che viene corrisposta agli operatori di vigilanza, nulla o poco è finalisticamente collegata con l’arma che gli stessi possano portare al seguito; si tratta, infatti, di un’indennità che viene riconosciuta e attribuita, per effetto di una normativa primaria e statale, agli operatori di polizia locale in ragione delle funzioni che essi ricoprono di fatto e in concreto (di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale, così come previsto dall’art. 5 della Legge quadro n° 65/1986): si ribadisce, in ragione delle tre citate funzioni, ove effettivamente tutte svolte (come risulta dagli ordini di servizio e dalla programmazione dei servizi/attività o da altri provvedimenti scritti).
Ne deriva, pertanto, come la stessa non possa essere disconosciuta dall’Amministrazione in presenza e ricorrenza dei menzionati presupposti e requisiti, tra cui non figura l’essere abilitati al porto d’armi o il portare al seguito un’arma di ordinanza.
Infatti, per quanto attiene all’arma affidata in dotazione ad un operatore, si tratta di una circostanza che può ricorrere a seguito dell’adozione di un decreto del competente Prefetto, quando all’agente venga riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti previsti dalla già menzionata Legge n° 65/1986 e dopo aver effettuato tutti gli adempimenti di tiro.
A tal proposito, l’Amministrazione può autonomamente decidere, in forza di un regolamento comunale di settore, di disarmare tutti gli agenti o solo parte di essi o, a monte, di non armarli affatto ma non può, in alcun modo, non corrispondere l’indennità di vigilanza, ove ricorrano i richiamati presupposti e requisiti, in quanto trattasi di una somma legata all’esercizio di funzioni (ove vengano concretamente svolte) e non collegata al possesso o porto di un’arma di servizio. L’armamento, infatti, viene disciplinato con un apposito regolamento di settore, prevedendo se il porto dell’arma avvenga in via continuativa o meno, come debba essere svolto il servizio armato e quello di armeria, le esercitazioni di tiro e così via; sicuramente il contenuto di questo regolamento non può incidere sull’indennità di vigilanza, istituto previsto dalla citata normativa statale primaria.
19 febbraio 2021 Elena Conte
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
Testo del d.l. n. 19, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60/2025
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