DDL Concorrenza, riforma fiscale, pubblico impiego nella provincia di Bolzano, stati di emergenza
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile
QuesitiUna ditta ci contesta il calcolo della penale da parte del collaudatore tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 145 del dpr 207/2010, invece doveva essere calcolato solo nel Conto finale del direttore dei lavori. La ditta appaltatrice sostiene che quanto è stato detratto nel collaudo è illegittimo. Chiedo un vostro parere.
L’art. 154 del D.P.R. n° 207/2010 così recita:
“Art. 145. Penali e premio di accelerazione
1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto. Per gli appalti di cui agli articoli 168 e 169 del presente regolamento e per gli affidamenti di cui all’articolo 176 del codice, il contratto può prevedere la non applicazione della disposizione di cui al primo periodo.
6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
9. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte”.
Ebbene, l’istituto della “penale”, presente nelle ipotesi di esercizio di potere amministrativo ampliativo della sfera giuridica dei privati, ha natura sanzionatoria e salvaguarda il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse sottese all’esercizio del potere.
Ciò detto, sulla scorta della normativa sopracitata e delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
Ciò significa che la penale vada contestata e poi applicata in sede di collaudo o certificato di regolare esecuzione; ovviamente, il calcolo può essere effettuato anche in una fase precedente e contestato tempestivamente; l’applicazione, però, va rinviata alla fase del collaudo.
Si ricordi che, ultimata la visita di collaudo, è redatto un verbale di visita, due relazioni, una riguardante i risultati della visita e l’altra relativa all’esame delle riserve e delle penali. Il collaudatore conclude se il lavoro sia o meno collaudabile, a quali condizioni ciò possa essere fatto, i provvedimenti da assumere se il lavoro non sia collaudabile, le modificazioni sul conto e la relazione sulle domande dell’impresa e su eventuali penali applicabili.
Dott. Pietro Cucumile 20/03/2018
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 130
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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