Il Parlamento europeo ha chiesto una proroga di 18 mesi per i sostegni ai progetti PNRR
Parlamento europeo – Comunicato stampa del 18 giugno 2025
Approfondimento di Eugenio De Carlo
Servizi Comunali
Il pagamento di debiti fuori bilancio da sentenze prima del loro riconoscimento da parte del Consiglio comunale a norma dell’art. 194 lett. a) TUEL è possibile? Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si dividono sulla risposta.
E’ noto che l’art. 194, comma 1, lett. a) individua le sentenze esecutive (a cui sono assimilabili i decreti ingiuntivi resi esecutivi dal giudice[1]) tra le voci oggetto del procedimento di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale.
In principio d’anno, la Sezione di controllo della Corte dei conti della Campania, con la deliberazione n. 2/2018, richiamandosi al precedente parere delle Sezioni Riunite per la Regione Sicilia (deliberazione n. 2/2005), hanno ritenuto che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva l'ente può procedere al pagamento ancor prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, atteso che, in ogni caso, non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito.
In particolare, la Sezione campana ha osservato che “la prassi seguita dagli enti locali di attendere per il pagamento di quanto dovuto il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte del consiglio comunale comporta il lievitare degli oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, cui vanno aggiunte le spese giudiziali derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui la predetta delibera non intervenga in tempi ragionevoli. L’indicazione, inoltre, corrisponde alla diversa posizione riservata dal legislatore alle sentenze esecutive, in quanto il consiglio comunale, a differenza delle altre ipotesi di debito fuori bilancio, non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, rappresentando il riconoscimento di tale debito un atto dovuto.”
Dopo poco tempo, la Sezione di controllo della Corte dei conti della Puglia, ribadendo il proprio indirizzo al riguardo, con deliberazione n. 29/2018 - in difformità dall’anzidetto orientamento - ha concluso che “alla luce dell’attuale normativa, non è consentito all’ente locale discostarsi dalle prescrizioni letterali degli artt. 193 e 194 del Tuel che garantiscono una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per salvaguardare gli equilibri finanziari dell’ente locale. Inoltre, il tempestivo riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, nonché il conseguente pagamento, non esporrebbero l’ente al rischio di azioni esecutive, considerato che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (previsto dall’art. 14, del D.L. 31/12/1996, n. 669 convertito in legge 28/02/1997, n. 30 come modificato dall’art. 147 della Legge 23/12/2000, n. 288), comporterebbe l’avvio delle procedure esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.”
Infatti, già con un precedente parere, la Sezione pugliese (v. deliberazione n. 9/2012), aveva escluso la legittimità di prassi o di norme regolamentari comunali in forza delle quali consentire l’adempimento della sentenza esecutiva mediante atto gestionale dell’Ufficio a cui sono attribuite le risorse di bilancio in previsione di una possibile soccombenza, prevedendo che l’intervento del Consiglio Comunale sia solo eventuale e successivo salvo che, ovviamente, non si renda necessario procedere ad una modifica degli stanziamenti di bilancio o si tratti di provvedimenti giurisdizionali che per il notevole importo possono mettere in crisi gli equilibri finanziari dell’Ente. In tale occasione, la Sezione predetta aveva concluso che i 120 giorni di tempo dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 come modificato dall’art. 147 della Legge 23 dicembre 2000, n. 288 ai fini dell’avvio di procedure esecutive nei confronti della P.A. costituiscono, in base al principio di buon andamento dell’agire amministrativo di cui all’art. 97 Cost., un termine sufficientemente ampio per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 194.
Intanto, con la recentissima deliberazione n. 73/2018 del 22 marzo scorso, la Sezione di Controllo della Corte dei conti della Liguria, riprende la posizione espressa dalla Sezione campana e sulla base della peculiarità del riconoscimento di debito da provvedimenti giudiziari esecutivi, rispetto ai quali l’organo consiliare non dispone di uno spazio valutativo in ordine alla legittimità del debito e alla necessità di riportarlo all’interno del bilancio, trattandosi di adempimento assolutamente doveroso e vincolato in virtù della forza imperativa della statuizione del giudice, conclude che “ il diverso organo che, ordinando il pagamento del debito, anticipa gli effetti del riconoscimento, non provoca una compressione, e con essa un vulnus, dei poteri consiliari.”, fermo restando che “in sede di deliberazione di riconoscimento successiva al pagamento, essa possa svolgersi con le stesse modalità ed efficacia e potrà ovviamente riguardare anche l’operato degli organi che hanno disposto il previo pagamento.”
Secondo quest’indirizzo ermeneutico, dunque, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e con l’interesse pubblico volto ad evitare inutili sprechi di danaro pubblico, è possibile per i competenti organi dell’ente locale procedere al pagamento dell’obbligazione derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, restando, comunque salvi, l’obbligo della pronta attivazione e celere definizione del procedimento di cui all’art. 194 TUEL, nonché quello di includere la determinazione relativa al pagamento anticipato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi dell’art. 23 della legge n. 289 del 2002.
Dott. Eugenio De Carlo
[1] (v. CORTE DEI CONTI, SEZ. DI CONTROLLO, CAMPANIA - PARERE 26 luglio 2011, n.384: In materia di debiti fuori bilancio degli enti locali, l’espressione “sentenze esecutive” di cui all’art.194, lett. A, del D.Lgs. 267/2000 va intesa nel senso di “provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell’ente locale”. Pertanto i decreti ingiuntivi esecutivi sono riconducibili all’ipotesi di cui all’art.194, lett. A, del D.Lgs. 267/2000).
Parlamento europeo – Comunicato stampa del 18 giugno 2025
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Comunicato stampa del 20 giugno 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
ANAC – Comunicato del Presidente del 18 giugno 2025
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