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presentata dal geom. Salvatore Di Bacco
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiE' stato accertato abuso edilizio per costruzione di edificio in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica. In seguito all'ordine di demolizione è stata prodotta istanza di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistica ex art. 36 TUE. La compatibilità è stata respinta in seguito a parere negativo della Soprintendenza. Si chiede se l'ordinanza di demolizione torna ad essere operativa ovvero se prima il comune sia tenuto comunque ad esprimersi sull'istanza di conformità ex art. 36. In sostanza si chiede se anche la sola mancanza dell'atto presupposto (compatibilità paesaggistica) comporti l'obbligo di rimessione in pristino.
Con riferimento al quesito “Si chiede se l'ordinanza di demolizione torna ad essere operativa ovvero se prima il comune sia tenuto comunque ad esprimersi sull'istanza di conformità ex art. 36”, il Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 4 dicembre 2017, n. 5654, ha affermato che il Comune, dinanzi ad una istanza di conformità presentata dopo l’ordinanza di demolizione ha l’obbligo di attivare il relativo procedimento, che si concluderà con un provvedimento espresso motivato (di accoglimento o di diniego) o con il diniego per silentium, decorsi 60 giorni (art 36 comma 3 del Testo Unico Edilizia).
Nella stessa sentenza i giudici di Palazzo Spada hanno anche affermato che “per il principio di legalità (che riguarda anche la formazione degli effetti dei provvedimenti, nonché l’eventuale loro sospensione), in assenza di una disposizione di legge la proposizione dell’istanza di cui all’art. 36 del t.u. n. 380 del 2001 non incida sugli effetti dei provvedimenti comunali in precedenza emanati”: questo significa che, in caso di diniego (anche per silentium) l’originaria ordinanza di demolizione rimane efficace e non deve essere emanata una nuova.
Sul punto, ancora più esplicito è stato il TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 5 giugno 2014, n. 3104, affermando che l’ordinanza di demolizione, in caso di presentazione di un’istanza di conformità ex art. 36 del Testo Unico Edilizia, rimane “sospesa”, determinandosi quindi “uno stato di temporanea quiescenza dell’atto, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente” (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sentenza 4 febbraio 2005, n. 816 e 13 luglio 2004, n. 10128).
Di conseguenza, in caso di accoglimento della domanda di sanatoria l’ordine di demolizione decadrà per il venir meno del suo presupposto, vale a dire del carattere abusivo dell’opera realizzata; ciò in ottemperanza al consolidato principio della c.d. “doppia conformità” dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso e al momento della presentazione della domanda.
In caso di rigetto, invece, il provvedimento sanzionatorio riacquisterà la sua originaria efficacia, sospesa in attesa della conclusione del procedimento relativo all’istanza ex art. 36.
Per quanto attiene il secondo quesito, ossia “se anche la sola mancanza dell’atto presupposto (compatibilità paesaggistica) comporti l’obbligo di rimessione in pristino”, la risposta è positiva: l’art. 167 comma 1 del Codice del paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004) prevede la riduzione in pristino quale sanzione per la mancanza della compatibilità paesaggistica richiesta per l’intervento concreto.
Avv. Mario Petrulli 20/07/2018
presentata dal geom. Salvatore Di Bacco
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