I presupposti alla luce di un recente Parere Anac
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Basta l’Abilitazione professionale
L’Anac ha chiarito nel parere n.64 del 10 gennaio 2024 che nel nuovo Codice appalti ci sono alcune disposizioni che contemplano la possibilità di affidare la progettazione all’interno dell’ente. Occorre (come prima) solo il possesso dell’abilitazione professionale in capo ai progettisti dipendenti, diversamente però dal vecchio codice appalti non è più necessaria l’iscrizione all’Albo prevista dai vigenti ordinamenti professionali. Tale requisito continua ad essere prescritto, tuttavia, quando si fa ricorso ad un professionista esterno.
La ratio della scelta legislativa risiede nel fatto che la prestazione del progettista dipendente dell’ente è eseguita in ragione dell’ufficio e non quale prestazione professionale. In sostanza essa avviene nell’ambito dello svolgimento del pubblico impiego. D‘altro canto, l’abilitazione professionale conseguita dopo il superamento dell’esame di Stato certifica la competenza e consente al dipendente abilitato di apporre legittimamente la firma sugli elaborati, di cui è responsabile a tutti gli effetti. Di conseguenza il dipendente risponde del proprio operato all’amministrazione di appartenenza e non all’ordine professionale sotto il profilo disciplinare.
La copertura assicurativa è dell’ente
Sulla base anche della motivazione sopra indicata, l’ANAC precisa nella seconda parte del Parere che l’obbligo di copertura assicurativa per il progettista dipendente è in capo all’ente come per gli altri dipendenti. Ciò si desume sia dal combinato disposto di alcune norme del D.Lgs 36/2023 sia anche di una Deliberazione della Corte dei Conti, richiamata nel Parere, quale orientamento generale sull’argomento. Sulla base di tali fonti anche l’attività del progettista dipendente rientra nella copertura assicurativa dei rischi per il personale.
Si rinvia per maggiori dettagli al Parere “FUNZ CONS 64/2023” sul sito ANAC.
Articolo dell'Avv. Simonetta Cipriani
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