Proroga della scadenza per la comunicazione dei dati di qualità contrattuale e tecnica
Servizi Comunali TARI
L’art. 58 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) prevede che a partire dal 2024 entro il 31 marzo di ogni anno il gestore comunichi all’Autorità e all’Ente Territorialmente Competente (1) (ETC) “il numero totale di utenze al 31 dicembre dell’anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati […] relativi all’anno precedente registrati ai sensi dell’Articolo 56” vale a dire quelli concernenti le prestazioni soggette a livelli generali di qualità.
“Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l’introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all’Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio (previsti per ciascuno Schema regolatorio, nda) di cui alla Tabella 2 nell’Appendice I”.
Sul sito dell’ARERA è stato diffuso il 28 marzo scorso un comunicato che rinviava la scadenza al 31 maggio prossimo.
Tale rinvio è dovuto in primo luogo alle richieste dei Sindaci per difficoltà relative all’invio in relazione sia al formato delle comunicazioni che al portale dedicato che tuttora non è stato ancora attivato dall’Autorità. Infatti, la procedura di trasmissione dei dati dovrebbe avvenire su un portale appositamente messo a disposizione dal sito ARERA per fornire un canale diretto e sicuro ai comuni, gestori, ETC e agli operatori di settore, per inviare le informazioni conformi alle disposizioni del TQRIF.
Ovviamente la comunicazione dei dati di qualità contrattuale e tecnica presuppone la preventiva corretta implementazione dell’Anagrafica Territoriale Rifiuti (ATRIF), un archivio aggiornato, istituito con Deliberazione 263/2023/E/rif, che consente agli Enti Territorialmente Competenti (ETC), inclusi gli Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (EGATO), nonché ai Gestori del servizio integrato dei rifiuti di dichiarare quali sono i servizi gestiti e/o affidati per ogni singolo comune gestito e/o affidato, con riferimento a:
Occorre, da ultimo ricordare che gli obiettivi di qualità erano già parte dei Piani Economici Finanziari Tari dove figuravano i Costi della Qualità in cui gli enti inserivano i costi degli adempimenti TQRIF, la cui scadenza di approvazione è fissata dall’ARERA per il 30 aprile 2024.
Ora però, si pone un obbligo di comunicazione per ogni prestazione soggetta a livelli generali di qualità eseguite nell’anno precedente.
I report di qualità da comunicare entro il 31 maggio, infatti, possono contribuire all’applicazione del principio generale e fondamentale “chi inquina paga” le spese relative alle misure da adottare per prevenire, ridurre e porre rimedio all’inquinamento per la società al fine di garantire che l’ambiente sia mantenuto a livelli accettabili.
Articolo dell'Avv. Simonetta Cipriani
1) Per Ente Territorialmente Competente il TQRIF intende: “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.
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