Analisi di alcune faq di chiarimento sul portale Italia Domani
PNRR
Il d.m. 6/12/2024 ha modificato il circuito finanziario del Pnrr con l’obiettivo di semplificare e accelerare il flusso di risorse verso i soggetti attuatori. Si tratta di una rivoluzione che fatica ad imporsi rispetto alle prassi dei diversi Ministeri, inducendo il Mef a diffondere specifiche faq di chiarimento.
Il nuovo circuito finanziario
Con l’art. 18-quinquies del dl 113/2025 è stato profondamente modificato il c.d. circuito finanziario del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ossia il complesso meccanismo che regola il flusso di risorse fra le amministrazioni responsabili delle misure e i soggetti attuatori dei singoli interventi. Tale norma prevede che le prime “provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del Pnrr” entro 30 giorni dalla richiesta previa semplice attestazione, da parte degli attuatori, dell'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e dell'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento e dalla normativa Pnrr.
Un meccanismo decisamente più leggero di quello previsto dal d.m. 11 ottobre 2021, basato invece sulla giustificazione puntuale di ogni voce di costo sostenuta, il che ha finora generato tempi di attesa molto lunghi e conseguenti tensioni di cassa.
Al contrario, il nuovo regime prevede che, ai fini dell’erogazione, siano sufficienti la richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente attuatore, ovvero dal dirigente o funzionario designato dall’ente e l’aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS ovvero l’impegno ad effettuarlo entro i 60 giorni successivi al trasferimento. Ciò fino a concorrenza del 90 per cento dell’assegnazione previa semplice verifica formale della regolarità della richiesta.
Non troppo diverse le modalità previste anche ai fini del pagamento del saldo finale: sebbene in tal caso, le amministrazioni centrali debbano controllare anche la documentazione giustificativa delle spese dichiarate (per accertarne la correttezza e l’ammissibilità, oltre che per verificare il rispetto degli altri obblighi a carico del soggetto attuatore) ciò avverrà solo a campione e quindi non in modo massivo. I controlli a campione sono finalizzati a produrre le attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all’Unione europea, per cui gli attuatori sono tenuti a conservare, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento.
Il termine di 30 giorni per il pagamento può essere interrotto laddove siano richieste integrazioni, che dovranno essere fornite entro 10 giorni. La nuova procedura si applica a tutte le erogazioni riguardanti gli interventi del Pnrr, salvo, data la loro particolare natura, quelle relative agli strumenti finanziari, agli incentivi, ai crediti d’imposta, alle spese di personale e alle misure gestite con la modalità dei costi semplificati. Le stesse regole valgono anche per le erogazioni relative ai progetti Pnrr finanziati a valere sul bilancio dello Stato, nonché, in quanto compatibili, alle erogazioni relative ai progetti non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del Pnrr a seguito della rimodulazione approvata da Bruxelles. Relativamente alle richieste di trasferimento già presentate, le amministrazioni centrali titolari di misura danno corso ai relativi trasferimenti con le modalità previste dal decreto, richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS eventualmente mancanti entro i 60 giorni successivi all’erogazione.
Le faq di chiarimento
La disciplina prevista dal citato art. 18 è stata attuata dal d.m. 6/12/2024, in vigore dallo scorso 4 gennaio. Le nuove regole hanno trovato qualche resistenza da parte di alcuni Ministeri, fra cui, ad esempio, quello dell’Istruzione e del merito (che gestisce gli interventi di edilizia scolastica) e lo stesso Ministero dell’Interno. In tali casi, si è assistito ad alcune deviazioni rispetto al lineare percorso tracciato dal d.m. con la richiesta di documentazione prevista nel previgente quadro ma non più dalle nuove norme.
Per fornire una linea interpretativa uniforme sono state quindi diffuse sul portale Italia Domani alcune faq di chiarimento.
La faq n. 8 precisa, in particolare, che, ai fini dell’erogazione delle risorse, il flusso attivato per i trasferimenti non prevede la necessità di caricare la documentazione richiesta dai manuali/linee guida delle amministrazioni titolari. Ciascun soggetto attuatore conserva, anche in formato digitale, la documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo delle spese, delle procedure di attivazione ed esecuzione dell’intervento. Tale documentazione è messa a disposizione dell’amministrazione centrale titolare della misura e delle altre autorità di controllo nazionali ed europee.
La faq n. 7 interviene, invece, sulla sorte dei rendiconti già presentati secondo le precedenti regole (ossia, come detto, prima del 4 gennaio 2025, quando sono entrate in vigore le nuove modalità), confermando che essi saranno evasi dalle amministrazioni titolari con le procedure del d.m., richiamando nella comunicazione di erogazione l’obbligo del beneficiario di completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS, eventualmente mancanti, entro i sessanta giorni successivi all’erogazione. Pertanto, si specifica che i soggetti attuatori che hanno presentato il rendiconto prima dell’entrata in vigore del d.m., ai fini del trasferimento dell’importo richiesto nel rendiconto, non devono presentare una nuova richiesta di trasferimento. Si precisa inoltre che, ai soli fini del trasferimento di nuove risorse, a partire dall’entrata in vigore del d.m., non devono essere più presentati rendiconti e che l’unica modalità con cui è possibile richiedere i trasferimenti in anticipo, intermedi e a saldo, sono quelli previsti dal d.m. stesso.
La faq n. 13, infine, chiarisce che, laddove il soggetto attuatore non rispetti l’impegno di alimentare la piattaforma ReGis entro 60 giorni l’amministrazione titolare può intraprendere diverse iniziative, considerando lo stato di avanzamento del progetto, le scadenze e gli obiettivi, nonché la natura della misura. Ad esempio, può sollecitare ulteriormente il soggetto attuatore, sospendere l’erogazione delle risorse per le richieste di trasferimento successive, effettuare controlli e, se appropriato, avviare procedure di recupero. In ogni caso, ai fini dell’erogazione delle risorse, il flusso attivato per i trasferimenti non prevede la necessità di caricare la documentazione richiesta dai manuali/linee guida delle amministrazioni titolari.
Conclusioni
La disciplina dettata dal d.m. 6/12/2024 può rappresentare una chiave di volta per l’accelerazione del processo di attuazione del Pnrr, perché esso venga applicato senza riserve. A livello di soggetto attuatore diventa cruciale la scelta di chi, all’interno degli enti, si assumerà la responsabilità di sottoscrivere le richieste e le relative attestazioni: sul punto, il decreto lascia aperta sia la soluzione “politica” (forma del legale rappresentante) che quella “tecnica” (forma del dirigente o funzionario). Ora l’attenzione degli addetti ai lavori si sposterà su questo punto, con l’obiettivo di ridefinire procedure e protocolli interni per adeguarli al nuovo circuito.
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