Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Terzo settore. Valutazione dell’impatto sociale e bilancio sociale, approvate le linee guida ministeriali
Servizi Comunali Contratti pubbliciApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Terzo settore
Valutazione dell’impatto sociale e bilancio sociale, approvate le linee guida ministeriali
Amedeo Di Filippo
Con due decreti del 23 e del 4 luglio il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approvato, rispettivamente, le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore e le linee guida sul bilancio sociale, che in parte impattano anche sui servizi che gli enti locali gestiscono tramite appalti e convenzioni.
La VIS
L’art. 7, comma 3, della Legge n. 106/2016 affida al Ministero del lavoro la predisposizione di linee guida in materia di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore (ETS), definendo la valutazione dell’impatto sociale come la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato. Col Decreto 23 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre, le linee guida sono state formalmente adottate e definiscono criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli ETS possono valutare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.
Non solo. La realizzazione di sistemi di VIS possono essere utilizzate dalle pubbliche amministrazioni nei confronti di ETS nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, in modo da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte. La raccomandazione è che la valutazione venga effettuata su interventi di media e lunga durata (almeno diciotto mesi) e di entità economica superiori al milione di euro, con costi proporzionati al valore dell’intervento e inclusi nei costi complessivi finanziati.
I destinatari della VIS sono i finanziatori e i donatori, che utilizzano la misurazione per comprendere l’efficacia del proprio intervento e valutare l’eventuale proseguimento, interruzione o revisione; i beneficiari degli interventi e gli altri stakeholders, interessati a comprendere le ricadute sociali ed economiche generate; i lavoratori, collaboratori, soci e volontari dell’organizzazione, che aumentano la consapevolezza del valore prodotto dall’organizzazione in cui operano; i cittadini, interessati a conoscere come e con quali risultati vengano impiegate le risorse pubbliche; i soggetti pubblici, interessati a valutare i benefici sociali generati da un intervento nel territorio e nelle comunità di appartenenza.
Diverse sono le metodologie di valutazione, ma le linee guida prospettano alcuni principi e contenuti minimi:
- intenzionalità: il sistema di valutazione deve essere connesso alla valutazione di obiettivi strategici dell’organizzazione;
- rilevanza: inclusione di tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell’attività svolta;
- affidabilità: informazioni precise, veritiere ed eque, con specifica indicazione delle fonti dei dati;
- misurabilità: le attività oggetto di valutazione che possono essere ricondotte a parametri quantitativi devono essere opportunamente misurate.
Il sistema deve fare emergere e conoscere il valore aggiunto sociale generato, i cambiamenti sociali prodotti grazie alle attività del progetto, la sostenibilità dell’azione sociale. Il processo deve inoltre dare evidenza alla partecipazione, alle attività, ai servizi, ai progetti, all’input, output e outcome. Queste le fasi: 1) analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders; 2) pianificazione degli obiettivi di impatto; 3) analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tempistica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell’intervento; 4) valutazione; 5) comunicazione degli esiti della valutazione.
Il bilancio sociale
Le linee guida VIS auspicano un coordinamento col bilancio sociale (BS), le cui linee guida sono state approvate col decreto 4 luglio 2019, pubblicato sulla Gazzetta del 9 agosto, in attuazione dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 e dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017.
Il BS viene definito come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione, finalizzato ad offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.
Il BS dunque fornisce informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie; consente ai soggetti interessati di conoscere il valore generato dall’organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti; fornisce agli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell’ente.
Il BS è per sua natura un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire informazioni sull’ETS che lo ha redatto, attraverso il quale devono essere messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che l’organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli stakeholders. Consente agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente e di adattarle; agli amministratori di correggere/riprogrammare le attività; alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti; ai donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse.
Il BS degli ETS deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1) metodologia adottata; 2) informazioni generali sull’ente; 3) struttura, governo e amministrazione; 4) persone che operano per l’ente; 5) obiettivi e attività; 6) situazione economico-finanziaria; 7) altre informazioni utili; 8) monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
Il BS deve essere approvato dall’organo statutariamente competente e depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore o, nel caso di imprese sociali, presso il registro delle imprese, provvedendo altresì alla pubblicazione sul sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
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