Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
illegittimo aumentare la tariffa tari per costi prevedibili ma non considerati l’anno precedente
Servizi Comunali TARI TariffeApprofondimento di Luciano Catania
ILLEGITTIMO AUMENTARE LA TARIFFA TARI PER COSTI PREVEDIBILI MA NON CONSIDERATI L’ANNO PRECEDENTE
Luciano Catania
Quando i costi del servizio integrato dei rifiuti dell’anno prima costituiscono esiti prevedibili da coprire con i necessari ricavi derivanti, in base a una buona e oculata programmazione, l’aumento tariffario dell’esercizio in corso non può essere motivato dalla non corretta ed illegittima determinazione della tariffa dell’anno precedente e dalla sua irregolare e non sistematica riscossione.
Secondo il Tar di Palermo, una diversa interpretazione potrebbe portare all’inammissibile conseguenza di avallare, in via “ordinaria”, eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando ad libitum sulle tariffe delle annualità successive i costi, anche ordinari, inerenti ad annualità pregresse.
Il Tar di Palermo (con la recentissima sentenza n. 02158/2019 Reg. Prov.Coll. n. 01458/2018 Reg.Ric. - nel file allegato -) ha annullato una delibera consiliare e sul piano finanziario e tariffario Tari per l'anno 2018.
Nella seduta del 29 marzo 2018, il Consiglio Comunale aveva deliberato un aumento (di circa il 30%) della tariffa del tributo sui rifiuti, per l’anno 2018 rispetto a quanto era stato stabilito nella deliberazione dell’anno precedente.
Il Collegio ha richiamato quanto disposto dall’art. 1, comma 650, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare che “La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”; sicché la complementare regola fissata dal successivo comma 654 del citato art. 1 della l. n. 147/2013, secondo cui deve essere assicurato l’integrale recupero dei costi di investimento “e di esercizio relativi al servizio, […] ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”) correttamente interpretato «va inteso nel senso che i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all’esercizio di competenza) […] le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all’anno successivo sono, infatti, eccezionali e derogatorie […] l’inclusione tout court di eventuali deficit accumulati in annualità pregresse sembra far ricadere i relativi costi su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell’anno precedente, e tanto in contrasto con la ratio del tributo de quo; [giacché] una diversa interpretazione potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare - in via ordinaria - eventuali comportamenti inerti della P.A., riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi - anche ordinari - di annualità pregresse» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 352).
In realtà il comma 654 bis dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede la possibilità che tra le componenti di costo della Tari possano essere considerati anche “gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)”, ma secondo il Tar di Palermo questo renderebbe legittimo esclusivamente il recupero di crediti divenuti inesigibili afferenti a forme di prelievo tributario anteriori alla Tari (Tia.1, Tia 2 e Tares) e non, invece, ad annualità pregresse della stessa tipologia di tributo.
Il Tribunale Amministrativo, però, sul punto apre alla possibilità di considerare i crediti inesigibli della stessa Tari quali costi da coprire con l’aumento del prelievo fiscale per gli anni successivi.
Tale ipotesi, però, in ogni caso, non può tenere in considerazione e ricomprendere gli oneri derivanti da comportamenti negligenti della pubblica amministrazione.
Sicuramente meno convincente l’ultimo ragionamento contenuto nella motivazione della sentenza. Secondo il Tar gli equilibri di bilancio possono adeguatamente e prevedibilmente salvaguardarsi facendo ricorso all’art. 193, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267, che, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente all’ente di modificare, in sede consuntiva, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza con efficacia retroattiva.
L'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 consente, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe dei tributi con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, in deroga alla previsione dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006.
La deroga riguarda il termine per la modifica delle tariffe e delle aliquote, ma se viene ritenuto illegittimo il presupposto dell’aumento, non si comprende come il Comune possa intervenire aumentando a luglio la Tari, che non avrebbe potuto legittimamente approvare entro il normale termine di approvazione del bilancio.
D’altro canto se la mancata copertura integrale del servizio rifiuti dell’anno precedente determina uno squilibrio conosciuto al momento dell’approvazione del bilancio, occorre affrontarlo tempestivamente e, qualora non possa essere gestito con un aumento delle aliquote, sarà necessario recepire, da subito, altre risorse.
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