Sanzione pecuniaria per gli interventi eseguiti in base ad un permesso di costruire annullato

Consiglio di Stato, Sezione II – Sentenza 23 settembre 2019, 6284

Servizi Comunali Attività edilizia Attività edilizia
di Redazione: Galli Gianluca
26 Settembre 2019

MASSIMA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6284 del 23 settembre 2019, in materia di interventi eseguiti in base ad un permesso di costruire annullato, ha affermato che l'art. 38 del Testo Unico Edilizia prevede, che "In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa" e che "L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36".

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