Approfondimento di Mario Petrulli

La vendita di un suolo comunale sdemanializzato richiede una procedura ad evidenza pubblica

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Petrulli Mario
04 Ottobre 2019

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                                                    

LA VENDITA DI UN SUOLO COMUNALE SDEMANIALIZZATO RICHIEDE UNA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

Mario Petrulli

 

L’alienazione di un suolo comunale sdemanializzato non può avvenire in assenza di adeguate forme di pubblicità, idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico alla massima trasparenza e imparzialità nella scelta del contraente: è il principio espresso dal TAR Campania, Salerno, sez. II, nella sent. n. 1490 del 4 settembre 2019, che ha ritenuto illegittima la procedura di vendita a favore di uno dei proprietari confinanti tramite una trattativa privata.

Molteplici sono le norme dalla cui esegesi tale principio è evincibile:

  • l’art. 3, comma 1, del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), secondo cui “i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinare con il regolamento, l'amministrazione non intenda far ricorso alla licitazione ovvero nei casi di necessità alla trattativa privata”;
  • l’art. 37, comma 1, del R.D. n. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato) stabilisce che “tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli[1];
  • l’art. 12, comma 2, della Legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), fatti salvi i principi generali desumibili dalle norme richiamate, prevede che “… i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni ed al regolamento approvato con r.d. 17 giugno 1909, n. 454 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato …”;
  • l’art. 192 comma 1 lett. c) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base[2].
    Il principio appena richiamato non è nuovo nel panorama giurisprudenziale; ad esempio, è stato affermato che:
  • in mancanza di norma regolamentare la vendita del bene pubblico non può derogare a criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto[3];
  • l’omissione di forme di pubblicità determina una “evidente compromissione anche dell’interesse pubblico ad una maggiore entrata, ove si fosse consentito a più di un soggetto di presentare una offerta[4];
  • è illegittima la “sostanziale alienazione di un proprio bene sulla base di una semplice richiesta diretta formulata da un privato […] senza il rispetto delle dovute formalità e della dovuta pubblicità[5];
  • la pubblicità della procedura di alienazione è rivolta solo ai confinanti dell’area alienanda ma a qualunque soggetto potenzialmente interessato[6];
  • per quanto concerne in particolare l’alienazione degli immobili di proprietà pubblica, “la vendita deve avvenire secondo modalità tali da garantire gli interessi pubblici con la massima trasparenza ed imparzialità nella scelta del contraente, esclusivamente attraverso le seguenti procedure: pubblici incanti o asta pubblica (sulla base del valore di stima, previe pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall‘Amministrazione demaniale in conformità del regolamento di esecuzione). In via del tutto eccezionale, qualora gli incanti siano andati deserti e l‘Amministrazione lo ritenga conveniente, gli immobili possono essere venduti, purché non siano variati se non a tutto vantaggio dell‘Ente, il prezzo e le condizioni di vendita, mediante le modalità di gara della licitazione privata o della trattativa privata. La vendita è poi deliberata a favore di colui che abbia fatto la maggiore offerta in aumento rispetto alla base d’asta nel bando di gara stabilita[7].

29 settembre 2019

 

[1] In particolare, cfr. l’art. 41, secondo cui:

1. Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

2) per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;

5) quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l’indugio degli incanti o della licitazione;
6) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del presente regolamento.

2. Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso.

[2] TAR Veneto, sez. I, sent. 8 maggio 2014, n. 580.

[3] TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 21 marzo 2018, n. 83.

[4] TAR Emilia Romagna, Parma, sent. 21 marzo 2018, n. 83.

[5] TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 20 giugno 2016, n. 7153.

[6] TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 20 giugno 2016, n. 7153.

[7] TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 13 marzo 2013, n. 677.

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