Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Adozioni internazionali, deducibili anche le spese per le verifiche successive
Servizi Comunali Adozioni Imposte e tasseApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Adozioni internazionali, deducibili anche le spese per le verifiche successive
Amedeo Di Filippo
Si segnala la risoluzione n. 85/E del 9 ottobre (nel file allegato) con cui l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute dai genitori adottivi per le verifiche post adozione sono deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR solo qualora, sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, siano necessarie per l'espletamento della procedura di adozione.
Il quesito
Una associazione che si occupa di adozioni internazionali ha chiesto all’Agenzia la corretta interpretazione dell’art. 10, comma 1, del TUIR, che rende deducibili dal reddito alcuni oneri, tra i quali il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione, disciplinata dal Capo I del Titolo III della Legge n. 184/1983 (lett. l-bis). Chiede in particolare se tra le spese deducibili possano rientrare anche quelle relative agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore, posto che la procedura adottiva internazionale non può dirsi sempre conclusa con la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento estero, dal momento che vi sono molti Paesi che richiedono l'invio di relazioni anche nel periodo posteriore alla declaratoria di efficacia in Italia dell'adozione.
L'adozione internazionale di minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata in Italia con la Legge n. 476/1998, o che abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla citata Legge n. 184/1983, per cui gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale dei minorenni, devono conferire incarico a curare la procedura ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali, che certifica le spese ai fini della deducibilità.
La procedura
L’Agenzia ricorda di aver già sostenuto che, ai fini della deduzione delle spese, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, essendo possibile a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa. Talché sono deducibili le spese sostenute a partire dal conferimento all’ente autorizzato del mandato all'adozione, col quale inizia la procedura di adozione, che si chiude:
Le spese deducibili
Relativamente alle spese funzionali agli incontri post adottivi per la verifica del corretto inserimento del minore, l’Agenzia aveva già chiarito che non sono deducibili quelle sostenute per i “reports post adottivi”, correlati cioè alle relazioni e agli incontri successivi al provvedimento di adozione, in quanto rappresentano un onere dei genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli a fronte del quale l'ordinamento tributario riconosce la detrazione per carichi di famiglia.
Rispetto a questa posizione, con la nuova risoluzione l’Agenzia evidenzia che taluni Paesi di origine dei minori richiedono l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l’acquisizione dello status di genitore. Da qui l’opportunità di ammettere dette spese tra le deducibili, posto che le verifiche costituiscono un adempimento obbligatorio e strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale.
18 ottobre 2019
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: