Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Appalto del servizio di refezione scolastica, il Tar Veneto mette in guardia sul massimo ribasso

Servizi Comunali Contratti pubblici Refezione scolastica
di Di Filippo Amedeo
06 Novembre 2019

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                               

Appalto del servizio di refezione scolastica, il Tar Veneto mette in guardia sul massimo ribasso

Amedeo Di Filippo

 

Si segnala l’interessante sentenza n. 1148 del 28 ottobre (nel file llegato) con cui il Tar Veneto ha annullato l’appalto per la fornitura dei pasti alle scuole primarie a causa di un costo molto basso, che per i giudici costituisce un indice di insostenibilità e incongruità dell’offerta presentata, a fronte del quale occorre un accertamento particolarmente serio e rigoroso da parte della stazione appaltante sull’attendibilità delle giustificazioni rese dall’operatore concorrente.

La vicenda

Si tratta di una gara indetta dal Comune, espletata per mezzo della Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso la Provincia, per l’aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole primarie, annullata una prima volta dal Tar Veneto con restituzione degli atti alla SUA per la riattivazione del subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta. A seguito delle giustificazioni il Rup ha espresso un giudizio di non anomalia dell’offerta disponendo l’aggiudicazione definitiva del servizio.

L’operatore ricorrente oppone sei motivi di censura, due dei quali relativi alle giustificazioni: il Rup si sarebbe limitato a chiedere generiche giustificazioni sulle voci aggiuntive offerte; le giustificazioni rese avrebbero determinato un radicale mutamento dell’offerta presentata in sede di gara. Gli altri motivi sono riferiti al computo dei costi, la cui giustificazione avrebbe costretto l’operatore a modificare il numero dei pasti originariamente dichiarato e proporre un costo medio della materia alimentare per ogni pasto inferiore a un euro, sicuro indice di incongruità dell’offerta presentata.

Le giustificazioni

Il Tar Veneto scrutina dapprima questi ultimi motivi, per ragioni di priorità logica, ritenendoli fondati, per cui accoglie il ricorso, dichiara l’inefficacia del contratto stipulato e accerta il diritto dell’operatore ricorrente al subentro nell’appalto. Partendo dall’assunto che la valutazione sull’anomalia dell’offerta costituisce manifestazione di ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, censurabile solo in caso di evidenti errori o manifesta illogicità, i giudici veneti evidenziano che l’impresa deve fornire adeguate giustificazioni in relazione alle voci di costo che è tenuta a sostenere, al fine di dimostrare che la propria offerta è economicamente sostenibile.

Evenienza che non ha riscontro nel caso di specie, in quanto l’operatore ha reso giustificazioni contraddittorie, generiche e prive di riscontri oggettivi, in particolare per quanto riguarda la sostenibilità e l’attendibilità del costo per le materie prime necessarie per la preparazione dei pasti, che nell’ambito di una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica rappresenta una voce di costo di primaria rilevanza. Il Rup, a sua volta, in fase di verifica dell’anomalia si è limitato a recepire i costi indicati e non ha chiesto integrazioni documentali, con ciò dando luogo ad un’evidente carenza di istruttoria.

I costi

In particolare, il costo per una giornata tipo è pari a 99 centesimi per pasto aggiuntivo, ma il menu preso a riferimento è uno solo e per giunta privo degli alimenti più costosi quali carne o pesce, per cui viene ritenuto dai giudici oggettivamente inattendibile. In più, le cifre si discostano in modo evidente da quelle desumibili dai documenti di gara, dall’offerta presentata e dalle prime giustificazioni rese, le cui entità non possono essere superate o addirittura ignorate in sede di seconde giustificazioni, posto che costituiscono un parametro del quale si deve necessariamente tenere conto per valutare la complessiva sostenibilità e congruità dell’offerta.

Interessante è l’annotazione circa il costo medio delle materie prime per ogni pasto aggiuntivo, che il Tar Veneto stima essere troppo basso: “Orbene – si legge nella sentenza – una cifra così bassa può certamente costituire di per sé ulteriore indice di insostenibilità dell’offerta, a fronte del quale occorre pertanto un accertamento particolarmente serio e rigoroso da parte della stazione appaltante sull’attendibilità delle giustificazioni rese dalla concorrente, che - contrariamente a quanto accaduto nel caso di specie - devono essere circostanziate e fondate su elementi di prova oggettivi, rilevanti e significativi”.

Il contratto e il risarcimento

Il Tar in ultimo si sofferma sulla domanda di declaratoria di inefficacia del contratto nel frattempo stipulato, rilevando che lo stretto periodo di esecuzione decorso dalla sottoscrizione e la natura delle prestazioni da svolgere, di non particolare complessità tecnica, non ostacolano l'accoglimento di tale domanda, al fine di consentire il subentro del ricorrente nell’appalto in corso di esecuzione.

Dichiara invece infondata la domanda di risarcimento, in quanto il danneggiato avrebbe dovuto fornire prova del danno sofferto e dell'utile che in concreto avrebbe conseguito qualora fosse risultata aggiudicataria dell'appalto, posto che la valutazione equitativa è ammessa soltanto in presenza di situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull'ammontare del danno ovvero mediante presunzioni, che però devono essere dotate dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.

31 ottobre 2019

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