Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana – Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 344
Servizi Comunali Contratti pubbliciMASSIMA
La sezione regionale di controllo per la Toscana, della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 344 del 31 ottobre 2019, ha affermato che la clausola contenuta in una convenzione in cui sono presenti prestazioni ulteriori e diverse da quelle specificamente indicate nella prima parte del medesimo comma e la cui entità, natura, quantità e modalità di prestazione risultano indeterminate e rimesse – nell’ambito di efficacia temporale della Convenzione stessa ad eventuali futuri accordi tra le parti e da remunerarsi a parte è da considerarsi nulla, in quanto in contrasto con l’art.1346 c.c., a mente del quale “L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”, e tale contrasto determina la invalidità (sotto specie di nullità) della clausola stessa e (quanto meno in parte qua) del contratto, poiché ex art.1325 c.c. . L’oggetto, infatti, costituisce uno dei requisiti del contratto, e l’art.1418, comma 2, – 4 – c.c. stabilisce che “Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325 … e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.”.
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 128 relativo alla seduta del 19 maggio2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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