Approfondimento di Alfonso Pisani

Il costo della manodopera e le sue implicazioni nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (II parte)

Servizi Comunali Contratti pubblici Gare
di Pisani Alfonso
18 Novembre 2019

Il costo della manodopera e le sue implicazioni nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (II parte)

 

Alfonso Pisani[i]

 

Abbiamo visto nella puntata precedente di questo articolo come stimare i costi della manodopera e quali siano i fondamenti normativi alla base.

Di seguito vedremo quali sono gli obblighi per le aziende. Cominciamo con il dire che le aziende sono obbligate a riportare nelle proprie offerte:

Un operatore economico nel presentare la propria offerta deve indicare i costi della manodopera e quelli per la sicurezza sui luoghi di lavoro tranne nelle casistiche di:

  1. servizi di natura intellettuale,
  2. affidamenti diretti sotto i 40.000 euro e
  3. forniture senza posa in opera

ciò è evidenziato al comma 10 dell’art. 85 del d.lgs. 50/2016:

10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d).

Diremo solo brevemente che non sempre la giurisprudenza si è mostrata d’accordo sull’applicazione del c.d. soccorso istruttorio alla mancata indicazione dei costi della manodopera, ma in casistiche recenti ed estremamente rilevanti:

  1. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana Sentenza 16 luglio 2019, n. 683
  2. Corte di Giustizia della Corte Europea con la sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 con la quale si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale del TAR per il Lazio
  3. Consiglio di Stato, ordinanza 24 gennaio 2019, n. 3
  4. Tar Campania, Napoli, sez. III, 16 ottobre 2019, n. 4930

Si è sostenuta la cd tesi “formalistica” (favorevole all’automatismo espulsivo senza possibilità di soccorso istruttorio).

In ogni modo, in particolare la Corte di Giustizia Europea nello stabilire che una norma nazionale di esclusione non era in contrasto con l’ordinamento europeo, venivano riconosciute casistiche nelle quali i prestampati delle domande ad uso obbligatorio da parte degli operatori economici non permettevano di inserire l’indicazione dei costi di manodopera. In tali casistiche è ipotizzabile che o l’operatore economico possa avvisare prima dell’apertura delle buste economiche la stazione appaltante per le azioni di conseguenza (anche in autotutela) o che la stazione appaltante possa accettare un soccorso istruttorio successivo all’apertura delle buste in ossequio al principio di parità di trattamento dei concorrenti. Questo è il caso in particolare di sistemi informatizzati di gare nelle quali l’offerta è compilata come un form a video dal quale viene poi dedotto il documento di offerta economica.

 Questo è il caso del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il quale ci è stato segnalato che la compilazione a video dell’offerta economica non prevede l’inserimento dei costi di manodopera, ma solo di quelli della sicurezza:

 

 

 

In questo caso è chiaro che non è dovuta alla PA l’impossibilità da parte dell’azienda di indicare i costi della manodopera in MEPA, ma l’interesse del favor partecipationis è capo della PA stessa che deve esperenziare tutti i mezzi possibili (in informatica si chiamerebbero workaround) per permettere alle aziende di partecipare nel rispetto della normativa.

Una possibile soluzione è descritta di seguito. La PA può richiedere documenti di 3 tipologie ai partecipanti in una gara tramite MEPA:

  1. Amministrativiàconfluiscono nella cd busta A in accordo alle guide MEPA, cioè la busta che viene esaminata durante la fase di analisi dei documenti amministrativi
  2. Tecnicià confluiscono nella cd busta B in accordo alle guide MEPA, cioè la busta che viene esaminata durante la fase di analisi dei documenti tecnici

 

  1. Economicià confluiscono nella cd busta C in accordo alle guide MEPA, cioè la busta che viene esaminata durante la fase di analisi dei documenti economici

 

 

Per ciascun documento può essere allegato un file di prestampato (o modello) che suggerisca all’operatore come compilare quel documento (es offerta tecnica o dichiarazione del possesso di certificazioni ISO). Il solo documento che è “precostituito nel sistema” e per il quale non si può predisporre un modello da sottoporre all’operatore è l’offerta economica. La motivazione è evidente in quanto da quei documenti il MEPA desume classifica ed eventuali anomalie.

I documenti di tipo A possono essere richiesti in fase di denominazione e parametri della procedura, mentre i documenti del tipo B e C durante la compilazione dei dati del singolo lotto.

 

 

 
   

Passo 1

 

Passo 2

 

 

 

L’idea è di richiedere nella compilazione dei dati di lotto un documento di tipo “economico” per il quale sia predisposto un modello che allegheremo di seguito all’articolo (da allegare all’atto dell’aggiunta della richiesta in MEPA premendo il tasto “browse”) in cui l’operatore dichiara i costi della manodopera

 

La sequenza è illustrata di sotto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto avremo una nuova busta da aprire in fase di apertura delle offerte economiche dalla quale avremo l’indicazione dei costi della manodopera insieme all’offerta economica del partecipante.

 

Allegato all’articolo vi è il modello da inserire in MEPA come sopra descritto

 

 

[i] Alfonso Pisani - Responsabile Innovazione Tecnologica e Gestione Documentale Presso la Provincia di Salerno e formatore esperto nei temi dell’amministrazione digitale e dell’egov

 

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