Approfondimento di Angelo Maria Savazzi e Francesca Saraco

La ritardata o omessa costituzione del fondo risorse decentrate e/o la mancata stipula del contratto decentrato: utilizzo delle risorse destinate alla performance.

Servizi Comunali Contrattazione decentrata Performance
di Savazzi Angelo Maria di Saraco Francesca
03 Dicembre 2019

Approfondimento di Angelo Maria Savazzi e Francesca Saraco                                                                        

La ritardata o omessa costituzione del fondo risorse decentrate e/o la mancata stipula del contratto decentrato: utilizzo delle risorse destinate alla performance.

di Angelo Maria Savazzi e Francesca Saraco

Sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011), nell’ambito del fondo risorse decentrate, correttamente costituito con atto di natura gestionale, appartiene al novero delle spese vincolate la componente destinata a remunerare la performance, esigibile negli esercizi successivi, quando le procedure valutative e la chiusura del ciclo della performance legittimeranno l’erogazione; pertanto dovranno essere imputate all'esercizio in cui verrà disposta la liquidazione, finanziate dal Fondo pluriennale vincolato (che riceve, appunto, gli importi a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo). Per la costituzione del fondo le amministrazioni dovranno seguire le regole introdotte dall’art. 67 del Ccnl Funzioni locali del 21 maggio 2018. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base dell’atto di formale costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.

In caso di mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (parte stabile). Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

La ritardata o mancata stipula del contratto decentrato

In generale, con la sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento economico accessorio e premiante imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Ma la mancata stipula della contrattazione decentrata in presenza di una formale costituzione del fondo non impedisce, in presenza di determinate condizioni, l’erogazione degli istituti di natura incentivante.

L’art. 5, comma 4, del CCNL 1.4.1999 (e con disposizione analoga l’art. 8, comma 7, del CCNL funzioni locali 21.5.2018) stabilisce espressamente che i contratti decentrati conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi, con ciò enunciando il principio di ultrattività delle discipline contrattuali definite in sede decentrata. A tale fine, come si è visto,  il fondo di finanziamento del trattamento accessorio del personale, ove correttamente e tempestivamente costituito, presenta natura di spesa vincolata, anche che per la parte variabile. Le risorse ivi destinate rivestono il carattere di entrate obbligatoriamente destinate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto le relative risorse sono destinate, per la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio, da liquidare nell’esercizio successivo, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati a essere imputati nell’esercizio in cui diventano esigibili.

L’ipotesi secondo la quale la mancata stipula del contratto decentrato, in presenza di un CCDI precedente, non originerebbe quell’obbligazione in grado di generare il convogliamento delle relative risorse economiche nelle risorse vincolate, con relativa perdita della possibilità di utilizzo delle stesse (non potendosi costituire il vincolo di destinazione nascente dall’impegno di spesa correttamente generato nell’esercizio di riferimento per carenza di perfezionamento dell’obbligazione nascente dall’integrativo), appare ben lontana dalla realtà giuridica del nostro sistema contrattuale e contabile, se solo si pensi, infatti, che un’obbligazione contrattuale di natura integrativa è sempre presente nel nostro assetto negoziale di secondo livello, in virtù del richiamato principio inderogabile di continuità operativa delle obbligazioni contrattuali che, in assenza di nuova stipulazione, rassegnano ultrattività al contratto collettivo decentrato integrativo da ultimo sottoscritto.

Le richiamate norme contrattuali prescrivono, quindi, che i contratti collettivi decentrati integrativi conservino la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi. Tale ultravigenza dei contratti integrativi, dunque, affermata con la finalità di scongiurare pericolosi rischi di vuoto normativo in una materia così delicata e rilevante per l’organizzazione, fa sì che un’obbligazione giuridica, nascente dal sistema contrattuale decentrato integrativo e relativa alla gestione del trattamento economico accessorio del personale dipendente, sia sempre presente e produttiva di effetti, circostanza, quindi, che esclude, in radice, ogni possibilità di dover confluire, le relative risorse economiche, nel risultato di amministrazione non vincolato e di improponibile perdita del corrispondente utilizzo, anche in presenza dell’omesso rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo nell’esercizio di competenza[1]. Si deve ritenere che le clausole contrattuali applicabili siano tutte quelle che non siano in contrasto con le clausole inderogabili della contrattazione nazionale o con le disposizioni legislative vigenti, per esempio in materia di trattamento accessorio di natura incentivante; in presenza di eventuali contrasti la norma decentrata andrà semplicemente disapplicata.

Anche relativamente alla modalità di distribuzione delle risorse disponibili tra i vari istituti contrattuali, i criteri da utilizzare sono quelli previsti dall’ultima contrattazione decentrata in quanto compatibili con le disposizioni vigenti del CCNL.

Si deve ritenere, infine, che i criteri di ripartizione delle risorse che il CCDI deve definire non possono essere intesi nel senso della individuazione del valore assoluto complessivo da destinare ai singoli istituti; ciò è in linea con la specifiche disposizioni del CCNL in ordine al perimetro di operatività della contrattazione decentrata[2].

 2 dicembre 2019

 

[1] La Corte dei Conti, Sezione di controllo della regione autonoma del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione n.FVG/20/2018/Par, affronta il caso in cui, pur in presenza di un contratto integrativo sottoscritto l’anno successivo, sussistano tutti i requisiti sostanziali per l’erogazione dei compensi correlati alla performance: oltre a un’adeguata, formale e definitiva costituzione del Fondo entro l’anno, certificato dall’Organo di revisione, anche una tempestiva assegnazione degli obiettivi (individuali e/o collettivi) in modo che il personale dipendente “abbia potuto dispiegare consapevolmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell’attività incentivata e nell’interesse finale dell’ente”. Sussistendo tali requisiti sostanziali ed avendo la contrattazione integrativa - ancorché definitasi nell’anno successivo -  operato nei limiti del suo ambito di riferimento, senza avere alcuna parte nell’individuazione degli obiettivi, nella determinazione del loro valore e del personale da coinvolgere, nella fissazione dei criteri di valutazione, le somme destinate ad incentivare la produttività possono comunque essere erogate. Con questo pronunciamento da un lato viene introdotto il concetto di contrattazione meramente ricognitiva (e quindi anche confermativa) e dall’altro sembra aprire, finalmente, ad una concreta applicazione del principio della ultrattività (che appare vigente anche col nuovo regime contrattuale, non essendovi una norma che lo sopprima o che con esso risulti incompatibile). In questo senso si è espressa autorevole dottrina, per tutti: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/01-11-2018-possibile-stipulare-il-contratto-decentrato-in-ritardo-ed-erogare-la-produttivita-se-ce-il-sistema-di-valutazione-permanente-e-gli-obiettivi-sono-assegnati-a-inizio-anno

 

[2] È stato autorevolmente affermato che “il contratto decentrato ha lo scopo essenziale di stabilire i criteri (non le cifre) per destinare le risorse ai vari istituti” (https://www.segretaricomunalivighenzi.it/01-11-2018-possibile-stipulare-il-contratto-decentrato-in-ritardo-ed-erogare-la-produttivita-se-ce-il-sistema-di-valutazione-permanente-e-gli-obiettivi-sono-assegnati-a-inizio-anno)

 

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