Approfondimento di Roberto Donati

Spunti sui prezzi da applicare al subappalto dopo la Sentenza Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa C-402/18

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Donati Roberto
09 Dicembre 2019

Approfondimento di Roberto Donati                                                                                               

Spunti sui prezzi da applicare al subappalto dopo la Sentenza Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa C-402/18

Roberto Donati

  1. Premessa
    La Sentenza Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa C-402/18, è da accogliere con grande preoccupazione.
    La Corte ha infatti dichiarato non conforme alla Direttiva UE 2004/18 il limite massimo del 20% sui prezzi applicabili alle prestazioni affidate in subappalto.
    Gli scenari che si aprono per le stazioni appaltanti e per le imprese sono estremamente preoccupanti.
    Le prime, per ogni subappalto, potrebbero trovarsi a dover fronteggiare contratti contenenti prezzi fuori mercato, con il rischio di dover assistere ( ma non è una novità ) a lavori fatti in fretta, male, con materiale scadente, personale sottopagato ( o addirittura non pagato).
    Le imprese, d’altro canto ( in particolare quelle piccole) si troveranno catapultate in una situazione di ancor più accentuata “debolezza contrattuale”, costrette a subire prezzi da fame per poter lavorare.
    Mi rendo conto della cupezza delle previsioni, ma credo che occorra essere realistici.
    Cosa ha detto infatti la Corte di Giustizia?
    Il giudizio della Corte di Giustizia è stato chiaro:
     
    La direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che limita la possibilità di ribassare i prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate oltre il 20% rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.
     
    Sebbene il giudizio sia riferito al “vecchio" articolo 118 del D.Lgs 163/2006, è evidente come la Sentenza debba essere immediatamente posta in riferimento con il comma 14 del D.Lgs 50/2016, in quanto pressoché identico alla norma oggetto di decisione.
     
    Viene dunque messo “fuori gioco" anche il comma 14 dell’articolo 105 che recita :
    L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
     
    Pertanto, per l’appalto di un lavoro (o di un servizio), occorre essere consapevoli che la clausola del Capitolato ( che viene da lontano, dalla legge 55/1990 ) che prevede come per le prestazioni affidate in subappalto, sia obbligatorio praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento non è conforme alla Direttiva UE Direttiva 2004/18 e,  “per caduta”, anche alla Direttiva  2014/24/UE ( che all’articolo 71 si sofferma sulla possibilità del pagamento diretto ai subappaltatori, ma astenendosi da fissare limiti).
     
    Vorrei evidenziare come la ricaduta della Sentenza non si limiti alla sola fase esecutiva dell'appalto, ma si esplichi da subito sin dalla fase di gara.
    La vicenda che ha originato la Sentenza della Corte di Giustizia si è prodotta dalla verifica dell’anomalia dell’offerta, tanto per evidenziare un possibile scenario con il quale tutte le stazioni appaltanti si confrontano.
    Ecco perché, ai fini della presente riflessione, credo che occorra partire da un sintetico quadro delle caratteristiche del subappalto, in particolare sui meccanismi di formazione dei prezzi a base di gara.
     
  2. I prezzi a base di gara ed il rispetto dei minimi salariali
    L’appalto ( 1655 C.C.)  è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro . L’appaltatore  organizza manodopera, mezzi d’opera e materiali, in autonomia .

Nel  contratto di appalto le  prestazioni sono valutate e definite dalle parti contraenti e la presenza di un rischio economico rientra pur sempre nell'alea normale del negozio”[1].

Pensiamo al progetto di un’opera pubblica : la stazione appaltante ha utilizzato i Prezzari Regionali , che prevedono spese generali ed un utile di impresa compresi all’interno delle singole voci di prezzo[2]. Ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del Codice nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera e della sicurezza utilizzando le tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali[3]. Il progetto viene verificato e validato, sui prezzi di progetto[4] viene aggiudicata una gara, con l’aggiudicatario che indica un ribasso.

Esso firmerà un contratto perché l’offerta non è anomala [5] ( ossia i corrispettivi che riceverà dalla stazione appaltante saranno sufficienti a coprire i costi ed a garantire un utile di impresa).

E, soprattutto, perché il costo del lavoro indicato dall’impresa rispetta i limiti salariali minimi di contratto.[6]

Il subappalto delle opere si colloca in questo quadro di “certezze” ( almeno teoriche ) sulla remuneratività dell’appalto e sul rispetto dei diritti dei lavoratori .

 

Il subappalto ( 1656 CC ) è dunque il contratto con il quale un soggetto assume, nei confronti dell’appaltatore [7],l’obbligazione di eseguire a proprio rischio - con propria manodopera, mezzi  e materiali - una parte dei lavori di competenza dell’appaltatore principale[8] .E’ pertanto un istituto che attiene alla fase di esecuzione dell’appalto e che all’art.105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 (modificato dal “correttivo” ) trova anche una definizione “quantitativa”, perché esso ha “ ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”

La giurisprudenza ha affermato che il subappalto ha natura di contratto derivato (o subcontratto) in quanto con esso l'appaltatore incarica un terzo (subappaltatore) di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che lo stesso ha assunto. Al subappalto, quindi, quale contratto derivato, si applica in genere la stessa disciplina del contratto originario.[9]

Caratteristica propria del contratto di appalto come di quello di subappalto è l'autonomia dell'imprenditore nell'esecuzione delle opere a lui commesse, sicché, in caso di subappalto, la responsabilità del sub committente per i danni derivati ai terzi dall'attività esecutiva dell'opera commessa al subappaltatore può essere affermata solo nel caso che il primo abbia esercitato sull'attività del secondo una ingerenza siffattamente penetrante da averlo reso mero esecutore dei suoi ordini.[10]

Le regole in tema di responsabilità per danni a terzi nel caso di appalto valgono anche per l'ipotesi di subappalto, e pertanto l'imprenditore che prende in subappalto lo svolgimento di un determinato servizio o il compimento di una determinata opera assume tutte le obbligazioni che facevano capo all'appaltatore, tra le quali quelle di porre in essere tutte le cautele indispensabili per evitare infortuni sul lavoro, e nel caso che essi si verifichino ne risponderà direttamente nei confronti dei propri dipendenti, non potendo pretendere di essere tenuto indenne dall'appaltatore sub-committente, salvo le ipotesi eccezionali di violazione, da parte del sub-committente, del principio del neminem laedere, o di una sua responsabilità per colpa per aver affidato l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed amministrative per eseguirla correttamente, o anche quando il subappaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del rapporto, sia stato un semplice esecutore di ordini del sub committente, privato della sua autonomia organizzativa a tal punto da risultare un nudus minister di questi, o infine quando il sub-committente si sia di fatto ingerito con singole, specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con il subappaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto.[11]

Alla luce di questa sintesi, ritengo sia ragionevole affermare come, essendo il subappalto un contratto derivato dall’appalto, allo stesso debba applicarsi “giocoforza” la stessa disciplina del contratto originario ( in termini di prezzi di riferimento, costi della manodopera, sicurezza etc).

Ciò è confermato, a parere di chi scrive, anche dall’articolo 105 comma 9 del Codice ( che per fortuna nessuno ha messo in discussione):

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Lo stesso comma 14 dell’articolo 105, da un punto di vista letterale, fa riferimento al ribasso non superiore al venti per cento, ma, e lo sottolineo, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Dunque, con un automatismo in qualche maniera “attenuato” rispetto a quello che la Corte di Giustizia ha sanzionato, con una seconda parte del comma che sembrerebbe lasciare un qualche margine di valutazione discrezionale alla stazione appaltante nell’autorizzare ( o meno ) un subappalto.

 

Se questa è la cornice che fa da sfondo alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa C-402/18, allora credo che sia possibile formulare alcune modalità operative che, nell’attesa del legislatore, possano consentire alle stazioni appaltanti di provare a “governare” una situazione che improvvisamente si è fatta complicata e assai problematica.

 

  1. Modalità operative  
     
    Secondo la Corte di Giustizia, come visto,  il subappalto non può essere limitato ( sia nell’entità delle prestazioni sia nel loro valore economico ) da limiti percentuali “automatici”.
     
    La riflessione che va fatta è sulla possibilità da parte della stazione appaltante di fissare autonomamente i limiti del subappalto, sia nella loro percentuale, sia  loro entità economica.
     
    Fissare dei limiti o comunque, sulla base di una interpretazione letterale del comma 14 dell’articolo 105, “orientare” il subappalto nella sua percentuale e nel suo controvalore economico.
     
    Mi spiego meglio, facendo riferimento ad un’opera pubblica. La progettazione di un’opera pubblica si basa sui prezzari regionali e sulle Tabelle Ministeriali per determinare il costo della manodopera.
     
    Sugli importi a base di gara determinati su  questi prezzi “ufficiali” le imprese effettuano il loro ribasso.
     
    E se la stazione appaltante stabilisse autonomamente nel Capitolato d’Appalto ( con una specifica analisi dei prezzi ) che,
     
    per le opere in subappalto, i prezzi possono essere ribassati sino ad un massimo del …%
    ovvero che
    per le opere in subappalto, i prezzi possono essere ribassati sulla base della libera negoziazione tra le parti purché congrui rispetto al prezzario regionale di riferimento?
     
    Con una clausola di questo tipo ( che alla luce della giurisprudenza non ritengo possa essere classificata come immediatamente escludente[12]), da far accettare esplicitamente agli operatori concorrenti in fase di gara:
     

Caso di Appalto di Lavori con unica Categoria ( OG1, OG2, OG3 etc )

 

I lavori in appalto sono classificati nella Categoria OG1.

 

Ai sensi dell’articolo 105 del Codice e della Legge 55/2019 l'eventuale subappalto delle lavorazioni in appalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto[13].

 

I lavori in appalto, infatti, sono riferiti ad un complesso di interventi ( ad esempio manutenzioni su impianti, immobili )  da effettuarsi in maniera continuativa da operatore in possesso della necessaria qualificazione.

Per cui è necessario  che l’operatore affidatario sia in possesso di adeguata qualificazione e provveda a garantire la conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Poiché il subappalto è un istituto che prima di tutto consente all’appaltatore di delegare a terzi l’ esecuzione di una parte dell’appalto ( e quindi, in sostanza, di non doversi organizzare per eseguire direttamente tutto l’appalto ) si ritiene che, per le caratteristiche ed i tempi di esecuzione delle lavorazioni da eseguire, per le caratteristiche del Cantiere da installare, detta “delega” a terzi possa essere autorizzata sino al limite del 40% dell’importo complessivo di contratto .

 

Detto limite, pertanto, è finalizzato a garantire :

  1. Che l’appalto si sviluppi attraverso un insieme coordinato di lavorazioni da realizzarsi il più possibile in maniera continuativa, raggiungendo la produzione prevista nel cronoprogramma lavori;
  2. che il livello qualitativo dell’opera  sia raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell’impresa aggiudicataria che determini uniformità e tempestività  nei livelli di esecuzione ( secondo quanto previsto in Capitolato) attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
  3.  il   diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell’impresa aggiudicataria ( che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105 comma 7 del Codice ) e delle imprese operanti in subappalto;
  4. I più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
  5. La minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese ( di difficile coordinamento ) che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.
    Poiché  il progetto a base di gara prevede, sulla base del Prezzario della Regione….., un’ incidenza del costo della manodopera pari a €…………………………, con prezzi delle opere che contengono una percentuale di spese generali pari al………ed una percentuale di utile d’impresa pari al……., si ritiene che  il rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto debba tradursi anche in una indicazione da parte della stazione appaltante in ordine ai prezzi delle lavorazioni in subappalto.
    Pertanto si stabilisce che per le seguenti voci di computo metrico
    a)…………………………….
    b)…..
    l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al ….. per cento.
    ovvero che
    per le opere in subappalto, i prezzi possono essere ribassati sulla base della libera negoziazione tra le parti purché congrui rispetto al prezzario regionale di riferimento.
     
    In fase di gara l’operatore economico è obbligato (in fase di verifica dell’anomalia o comunque nel corso dell’espletamento delle verifiche sul rispetto dei minimi salariali di cui all’articolo 95 comma 10) , a fornire giustificazioni puntuali sui costi delle lavorazioni in subappalto e della manodopera che si presume impiegata nello stesso in maniera tale da consentire alla stazione appaltante di effettuare le verifiche di legge e l’esercizio delle facoltà ad essa attribuite dall’articolo 95 , dall’articolo 97, comma 5, lettera d) e dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
    In fase di esecuzione del contratto, la richiesta di autorizzazione al subappalto delle opere è corredata dalla documentazione prevista dall’articolo 105 del Codice.
    Qualora i prezzi del contratto di subappalto dovessero discostarsi dalla percentuale di ribasso indicata dalla stazione appaltante
    OVVERO
    Qualora non ritenuti congrui rispetto al prezzario regionale di riferimento ed alle Tabelle Ministeriali sul costo della manodopera,
    la stazione appaltante provvederà a richiedere idonee giustificazioni, al fine di garantire il rispetto dei minimi salariali  e gli standard qualitativi e prestazionali di progetto.
    Nel caso le suddette giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla stazione appaltante il subappalto, previa idonea motivazione, non sarà autorizzato.
     
    Insomma, nell’attesa di una risposta del legislatore questo, forse, potrebbe essere un percorso amministrativo che risponde alla Sentenza della Corte di Giustizia.
    Apriamo il dibattito…..
    5 dicembre 2019
 

[1] Cass. civ., 06/06/1977, n. 2326- La clausola con la quale si escluda, in deroga all'art. 1664 c.c., il diritto dell'appaltatore a ulteriore compenso per le difficoltà impreviste incontrate nell'esecuzione dell'opera (cosiddetta appalto à forfait) non comporta alcuna alterazione della struttura ovvero della funzione dell'appalto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio, ma solo un ulteriore allargamento del rischio, senza che questo, pur così ulteriormente allargato, esorbiti dall'alea normale di questo tipo contrattuale.

[2] Vedasi articolo 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016 e sm.  Si ricorda anche che l’obbligo di porre a base di gara valori economici coerenti con l’attuale andamento del mercato trova la sua ragione nella necessità di evitare carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese.” (TAR Sardegna - Sentenza 16/08/2011 n. 895). Vedasi anche Consiglio di Stato, sez. III, 19.10.2015 n. 4789
“La stazione appaltante è dotata di un’ampia discrezionalità, da esplicarsi nei limiti legalmente prestabiliti, nell’individuazione degli elementi caratterizzanti un qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni che devono essere richieste agli offerenti, le loro modalità di esecuzione e il prezzo che verrà corrisposto per l’esecuzione dei servizi, e ciò come diretta conseguenza, oltre che del potere discrezionale amministrativo, anche della circostanza che nessun operatore privato è obbligato a contrarre con l’Ente pubblico interessato allo svolgimento del servizio.
Tuttavia, il legislatore ha previsto dei temperamenti alla libertà di scelta dell’Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità di carattere sociale – come la garanzia del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc.- sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale.
Nella predisposizione del bando di gara, l’individuazione del prezzo posto a base d’asta può ritenersi congruo anche se non risultino rispettate le tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, le quali, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, indicano costi medi che costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell’offerta, con la conseguenza, ad es., che la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile l’offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva.
Invero, neppure la tabella ministeriale assume valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma è suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall’offerente, che evidenzino una particolare organizzazione aziendale capace di consentire particolari economie; cosicché è rimessa alla stazione appaltante la valutazione della congruità e dell’affidabilità dell’offerta, in caso di sensibile scostamento dalle tabelle ministeriali, mediante il procedimento di verifica delle anomalie (Consiglio Stato , sez. VI, 21 luglio 2010 , n. 4783) Consiglio Stato , sez. III, 07 marzo 2011 , n. 1419; Consiglio Stato , sez. VI, 21 luglio 2010 , n. 4783; Consiglio Stato , sez. V, 07 ottobre 2008 , n. 4847;. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 novembre 2010 , n. 22686).
Dunque, la previsione d’inderogabilità riguarda il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, e non anche il costo globale sostenuto dall’impresa in ordine alla medesima voce (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13 marzo 2014 n. 1176).
Così, di conseguenza, la remuneratività dell’appalto dipende dal valore complessivo delle voci costituenti il contenuto del rapporto contrattuale con la conseguenza che la mancata – eventuale – rimuneratività di una parte del suo oggetto può bene essere compensata dal complessivo beneficio ricavabile dallo svolgimento dell’appalto”.

 

[3] Di regola le Tabelle Ministeriali esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989).

[4] L’art.32 del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore indica la formazione dei prezzi di progetto .

[5]Il procedimento di verifica dell´anomalia dell´offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell´appalto; - al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607 e 25/1/2016, n. 242; Sez. III, 22/1/2016, n. 211 e 10/11/2015, n. 5128

[6] La verifica sul rispetto dei minimi salariali è obbligatoria per qualsiasi procedura, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione e dalle modalità di verifica dell’anomalia delle offerte individuati dalla stazione appaltante. Così ha stabilito TAR Lazio Roma sez. II 2/9/2019 n. 10673 : la previsione contenuta all’articolo 95, comma 10, la quale – nel testo sostituito dall’articolo 60, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – stabilisce la necessità di procedere in ogni caso alla verifica di congruità dei costi della manodopera. Quest’ultima prescrizione, nell’assolutezza della sua formulazione, risulta perciò applicabile a qualsiasi procedura, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione e dalle modalità di verifica dell’anomalia delle offerte individuati dalla stazione appaltante. È’ chiara, del resto, la ratio della previsione normativa, la quale è volta ad assicurare una tutela rafforzata nei confronti dei lavoratori e, in questa prospettiva, mira a evitare che, proprio nell’ambito delle procedure aggiudicate al prezzo più basso e nelle quali si applicano criteri automatici di esclusione delle offerte anomale, sia omesso ogni controllo in ordine al rispetto dei minimi salariali.Nel senso ora illustrato si è peraltro già pronunciata la giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare che la verifica di cui all’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è dovuta anche nel caso di procedure automatizzate aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso ove la soglia di anomalia sia individuata in applicazione dei criteri di cui all’articolo 97, comma 2 (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2019, n. 2136).

 

[7] Il subappalto è un contratto derivato, il quale, perciò, non incide sull'ambito dei diritti e degli obblighi scaturenti dal contratto principale, che rimane immutato tra le parti originarie. L’appaltatore originario continua dunque ad essere responsabile esclusivo dell’esecuzione dei lavori (Cass. civ. Sez. II, 11-08-1990, n. 8202 - Cons. Stato, sez. V, 13 maggio 1995, n. 761- Cons. Stato Sez. V, 20-05-2003, n. 2755)

[8] Si tratta di un’obbligazione di risultato, come precisato da Cass. civ. Sez. II, Sent., 13-02-2009, n. 3659

[9] Cass. civ., 18/06/1975, n. 2429,

[10] Cass. civ. Sez. III, 12/06/1990, n. 5690

[11] Cass. civ. Sez. III, 06/08/2004, n. 15185

[12] TAR Lazio, Roma, sez. III, 31.10.2019 n. 12540 , elenca le clausole escludenti, sulla base degli arresti giurisprudenziali:

ii. secondo la nozione estensiva di “clausola escludente”, delineata in via ricostruttiva dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 26 aprile 2018, n. 4, che sul punto richiama la giurisprudenza formatasi in argomento all’interno delle coordinate a suo tempo fissate dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2003, possono farsi rientrare nel genus delle “clausole immediatamente escludenti” (ovvero dei “bandi e degli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi”, di cui all’art., 120, comma 5, c.p.a.) le seguenti fattispecie:

 

a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (si veda Cons. Stato sez. IV, 7novembre 2012, n. 5671);

 

b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (così l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2001);

 

c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (cfr. Cons. Stato sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980);

 

d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011 n. 6135; Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015 n. 293);

 

e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto: Cons. Stato, sez. II, 19 febbraio 2003, n. 2222);

 

f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.);

 

g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421);

 

 

[13] Atto di Segnalazione Anac n.8 del 13 novembre 2019. La Sentenza CGUE del settembre 2019 ha stabilito che il limite quantitativo al subappalto, pari al 30% nel momento in cui è a stata posta la domanda pregiudiziale, imponendo una limitazione alla facoltà di ricorrervi per una parte del contratto fissata in maniera astratta e in una determinata percentuale dello  stesso, a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza  menzione  alcuna  del  carattere  essenziale  degli  incarichi di  cui  si  tratterebbe,  si  pone  in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.  Deve al  contempo segnalarsi che  la  Corte  ha rilevato come  la  criticità  del  limite quantitativo  del  ricorso  al  subappalto si ricollega alla  sua  applicazione indipendentemente  dal settore economico interessato, dall’appalto di cui trattasi, dalla natura dei lavori o dall’identità dei subappaltatori, e al fatto che la disciplina italiana non lascia spazi a valutazioni caso per caso da parte della stazione appaltante, e ciò anche qualora questa sia in grado di verificare l’identità dei subappaltatori  interessati  e  ove accerti che  il limite non  sia  necessario  al  fine  di  contrastare  le infiltrazioni criminali nell’ambito dell’appalto in questione

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