Approfondimento di Luigi Oliveri

Incarichi di posizione organizzativa

Servizi Comunali Inquadramento
di Oliveri Luigi
27 Febbraio 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                                  

Incarichi di posizione organizzativa

 

Luigi Oliveri

 

Assegnare incarichi di posizione organizzativa a personale non inquadrato in categoria D e privo del connesso titolo di studio comporta responsabilità erariale.

La sentenza della Corte dei conti Sezione I giurisdizionale centrale di appello 17 febbraio 2020, n. 33, pur se riferita al precedente assetto della normativa contrattuale, è estremamente interessante anche nell’attuale regime normativo.

La Sezione d’appello ha condannato per danno il sindaco di un comune che aveva conferito l’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente di categoria C, per altro col titolo di studio della scuola media inferiore, pur in presenza di personale di categoria D. La condanna si è estesa anche al segretario comunale, per aver questo compiuto l’istruttoria tecnica senza indicare al sindaco le violazioni di legge connesse; nonché al destinatario dell’incarico, che ha redatto gli atti (oltre tutto in posizione di conflitto di interesse).

Nella disciplina previgente, gli articoli da 8 a 11 del Ccnl 31.3.1999 erano molto chiari. L’articolo 11, comma 3, del citato contratto permetteva di assegnare le posizioni organizzative a personale non di categoria solo nel caso in cui gli enti fossero “privi di posizioni della categoria D”.

Una prescrizione estremamente tranciante, spesso, però, violata dai comuni, i quali hanno inteso limitare l’assenza di personale di categoria D non all’ente nel suo complesso, ma al singolo settore.

Le cose non stanno così: è possibile attribuire le posizioni organizzative a personale di categoria inferiore alla D solo laddove questo manchi totalmente nell’intera dotazione dell’ente.

Questa condizione per assegnare a personale di categoria C le funzioni di posizione organizzativa è mantenuta dalle previsioni dell’articolo 17, comma 3, del vigente Ccnl 21.5.2018, che ha integralmente sostituito la disciplina del contratto del 1999.

Il citato articolo 17, comma 3, introduce due novità. Permette, infatti, di attribuire le posizioni organizzative a personale di categoria C dotato delle necessarie competenze, non solo quando nell’ente nel suo complesso non vi siano dipendenti di categoria D, ma anche se nell’ente detto personale sia presente e si dimostri l’impossibilità di assegnare al personale di categoria D in servizio incarichi di posizione organizzativa ad interim, a causa della carenza delle competenze professionali richieste dalla norma.

Quindi, laddove nell’ente vi sia personale di categoria D, per assegnare le posizioni organizzative a personale di categoria C, occorrono due motivazioni: a) in primo luogo, spiegare che il dipendente di categoria superiore sia privo delle competenze professionali per svolgere ad interim l’incarico vacante; b) che il destinatario di categoria C, invece, disponga in modo dimostrabile di tali competenze.

La sentenza della Corte d’appello della magistratura contabile è importante perché evidenzia indirettamente la necessaria rigorosità della dimostrazione dell’esistenza dei presupposti richiesti.

Nel caso trattato, come già visto, il destinatario dell’incarico non aveva nemmeno il diploma: impossibile, quindi, dimostrare da parte sua il possesso dei requisiti di professionalità richiesti.

Nè possono bastare generiche motivazioni riferite a “stati di necessità dell’ente” o a “indisponibilità” dei dipendenti di categoria D: queste motivazioni a difesa della legittimità dell’incarico sono state decisamente rigettate.

Una cura estrema nella motivazione per attuare la deroga alla regola generale che impone l’assegnazione di incarichi di posizione organizzativa ai funzionari di categoria D è, inoltre, necessaria anche per il tipo di illiceità che si commette.

Spiega la sentenza che la giurisdizione contabile non si cura della legittimità o meno fine a se stessa, ma è finalizzata ad un “accertamento di condotte qualificabili come illecite, ossia derivanti da azioni contra jus (dolose o gravemente colpose) foriere di un danno all’erario ingiusto ed effettivo, perché in alcun modo correlabile con finalità di pubblico interesse, per impiego disfunzionale ed inefficiente di pubbliche risorse”.

L’imprudente o non motivata attribuzione di incarichi di posizione organizzativa a personale di categoria C, quindi, espone alle responsabilità erariali anche nel nuovo regime normativo.

E la sentenza ricorda che la responsabilità non si ferma al sindaco che assegna l’incarico, ma si estende ai dipendenti che istruiscono e redigono gli atti, compreso il segretario comunale, che se non segnala l’illiceità dell’incarico contravviene “ai doveri di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa verso gli organi dell’ente sulla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.

26 febbraio 2020

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