Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Le misure di gestione del personale educativo comunale nell’emergenza COVID-19

Servizi Comunali Assenze Trattamento giuridico
di Di Filippo Amedeo
05 Marzo 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                                  

Le misure di gestione del personale educativo comunale nell’emergenza COVID-19

Amedeo Di Filippo

 

Con la firma del Dpcm del 4 marzo (file allegato) è stata disposta la sospensione sull’intero territorio nazionale, fino al 15 marzo, delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese Università e Istituzioni AFAM, corsi professionali, master e università per anziani. Rimane ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Al fine di comprendere come gestire in questa fase il personale dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione comunale, è necessario avvalersi di alcune disposizioni recate dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che ha introdotto nuove misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).

Le assenze

Fermiamo l’attenzione innanzi tutto sull’art. 19 del D.L. n. 9/2020, che reca misure urgenti in materia di pubblico impiego. Il primo comma dispone che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche “è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”.

Scatta in questo caso la deroga prevista dall’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, che per i periodi di assenza per malattia limita nei primi dieci giorni il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. Il legislatore d’urgenza ha introdotto una modifica ordinamentale, che dunque ha validità erga omnes, aggiungendo al comma 1 dell’art. 71 un inciso che elimina la decurtazione stipendiale per tutti i dipendenti pubblici nei casi in cui il periodo di malattia sia dovuto “al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)”.

Il comma 3 regola i casi diversi da quelli contemplati al comma 1 (periodo trascorso in malattia, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, equiparato al ricovero ospedaliero): i periodi di assenza dal servizio “costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge”, ma con queste condizioni:

  • l’assenza sia imposta dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19;
  • tali provvedimenti siano quelli adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 6/2020, ossia i Dpcm adottati su proposta del Ministro della Salute, sentito i Ministri dell'Interno, della Difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia nonché i Presidenti delle Regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni nel caso in cui riguardino il territorio nazionale;
  • l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa (buono pasto), ove prevista.

Questo comporta che le assenze non devono essere in alcun modo giustificate, non devono essere autorizzate e non incidono sulle ferie maturate né sulle altre modalità di fruizione flessibile dell’orario di lavoro. L’unico obbligo per l’amministrazione è quello di non corrispondere l’indennità sostitutiva di mensa, qualora prevista.

Le scuole dell’infanzia

L’art. 32 del D.L. n. 9/2020 dispone che, qualora non possano essere effettuati almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, “l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità”, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del D.Lgs. n. 197/1994. In questo ambito occorre tenere conto che:

  • la norma coinvolge “le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione”, sistema che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 62/2000, “è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”; sono paritarie le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia dettati dalla Legge;
  • l’art. 74 del D.Lgs. n. 197/1994 riguarda le scuole di ogni ordine e grado, compresa la “materna”, poi diventata scuola dell’infanzia con la riforma Moratti.

Quanto sopra comporta che le disposizioni recate dall’art. 32 hanno efficacia anche nei confronti delle scuole dell’infanzia a gestione comunale. Lo stesso articolo poi dispone, a beneficio del relativo personale, la decurtazione, in misura proporzionale, dei termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova e il riconoscimento dell’anzianità di servizio.

4 marzo 2020

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