Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Le misure di gestione del personale educativo comunale nell’emergenza COVID-19
Servizi Comunali Assenze Trattamento giuridicoApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Le misure di gestione del personale educativo comunale nell’emergenza COVID-19
Amedeo Di Filippo
Con la firma del Dpcm del 4 marzo (file allegato) è stata disposta la sospensione sull’intero territorio nazionale, fino al 15 marzo, delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese Università e Istituzioni AFAM, corsi professionali, master e università per anziani. Rimane ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Al fine di comprendere come gestire in questa fase il personale dei servizi educativi per la prima infanzia a gestione comunale, è necessario avvalersi di alcune disposizioni recate dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che ha introdotto nuove misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).
Le assenze
Fermiamo l’attenzione innanzi tutto sull’art. 19 del D.L. n. 9/2020, che reca misure urgenti in materia di pubblico impiego. Il primo comma dispone che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche “è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero”.
Scatta in questo caso la deroga prevista dall’art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, che per i periodi di assenza per malattia limita nei primi dieci giorni il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. Il legislatore d’urgenza ha introdotto una modifica ordinamentale, che dunque ha validità erga omnes, aggiungendo al comma 1 dell’art. 71 un inciso che elimina la decurtazione stipendiale per tutti i dipendenti pubblici nei casi in cui il periodo di malattia sia dovuto “al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA)”.
Il comma 3 regola i casi diversi da quelli contemplati al comma 1 (periodo trascorso in malattia, in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, equiparato al ricovero ospedaliero): i periodi di assenza dal servizio “costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge”, ma con queste condizioni:
Questo comporta che le assenze non devono essere in alcun modo giustificate, non devono essere autorizzate e non incidono sulle ferie maturate né sulle altre modalità di fruizione flessibile dell’orario di lavoro. L’unico obbligo per l’amministrazione è quello di non corrispondere l’indennità sostitutiva di mensa, qualora prevista.
Le scuole dell’infanzia
L’art. 32 del D.L. n. 9/2020 dispone che, qualora non possano essere effettuati almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, “l’anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità”, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del D.Lgs. n. 197/1994. In questo ambito occorre tenere conto che:
Quanto sopra comporta che le disposizioni recate dall’art. 32 hanno efficacia anche nei confronti delle scuole dell’infanzia a gestione comunale. Lo stesso articolo poi dispone, a beneficio del relativo personale, la decurtazione, in misura proporzionale, dei termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova e il riconoscimento dell’anzianità di servizio.
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