Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’assenza dal servizio imposta da provvedimenti non è abolita
Servizi Comunali AssenzeApprofondimento di Luigi Oliveri
L’assenza dal servizio imposta da provvedimenti non è abolita
Luigi Oliveri
Sul Quotidiano Enti Locali del 26 marzo 2020 l’articolo “Cade l'equiparazione fra assenza obbligata e prestazione del servizio” di Consuelo Ziggiotto si fa apprezzare per aver inquadrato correttamente finalità, presupposti e modalità del lavoro agile, non appare condivisibile laddove tende a dimostrare che l’articolo 87 del d.l. 18/2020 avrebbe superato, abolito implicitamente, l’articolo 19, comma 3, del d.l. 9/2020.
Per il principio della successione delle leggi nel tempo, l’abolizione tacita di una norma più antica da parte di una più recente si determina se entrambe regolino la stessa fattispecie e la più recente contenga disposizioni incompatibili con la più antica.
Non è il caso del rapporto tra l’articolo 87 del d.l. 18/2020 e l’articolo 19 del d.l. 9/2020. Osserviamo le due norme a confronto (nel caso dell’articolo 19 è necessario riportare anche il comma 1):
1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. |
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. |
Come si nota:
L’articolo 3, comma 1, del d.l. 6/2020, convertito in legge 13/2020 (non abolito dal d.l. 19/2020) prevede: “Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonchè i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”.
Quindi, resta integralmente operante, per una ragione molto semplice: laddove un provvedimento restrittivo adottato secondo le disposizioni normative viste sopra imponesse l’assenza dal servizio, resterebbero coinvolti in tale assenza tutti i lavoratori: non solo quelli che si potrebbero esonerare ai sensi del comma 3 dell’articolo 87 del d.l. 18/2020, ma anche quelli in lavoro agile e persino quelli individuati come lavoratori adibiti ad attività indifferibili da rendere in presenza.
27 marzo 2020
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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