Approfondimento di Giuseppe Di Bella

Le principali modifiche al Codice dei Contratti pubblici dopo la LEGGE 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019 cosiddetto: “DECRETO SBLOCCA CANTIERI” - PARTE I°

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Di Bella Giuseppe
06 Aprile 2020

Approfondimento di Giuseppe Di Bella                                                                                          

Le principali modifiche al Codice dei Contratti pubblici dopo la LEGGE 55/2019 di conversione del D.L. 32/2019  cosiddetto: “DECRETO SBLOCCA CANTIERI”

                                                 PARTE  I° 

Giuseppe Di Bella

 

La Legge 55/2019 del 14-06-2019, pubblicata il 17-06-2019 nella G.U.R.I. N. 140 di conversione del D.L. 18/04/2019, N. 32 recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” - c.d. decreto “Sblocca Cantieri”, entrata in vigore il giorno immediatamente successivo a quello della pubblicazione, e cioè dal 18 Giugno 2019, ha ulteriormente apportato modifiche al Codice dei Contratti pubblici.

Le previsioni normative in essa contenute, si applicano ai procedimenti i cui avvisi, bandi e inviti siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della Legge.

Con l’intento di fare un minimo di chiarezza nella jungla e miriade di norme vigenti in materia, si sono riassunte in appresso e per macro-settori, le principali e più significative modifiche introdotte dalla Legge 55/2019

 

IL REGOLAMENTO UNICO

L’orientamento appare essere  il ritorno ad un univoco “Regolamento Unico di attuazione” nelle fasi di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice. Il previsto “Regolamento”  elaborato su proposta del M.I.T. in accordo e di concerto con il M.E.F., e sentita inoltre la Conferenza Stato Regioni, dovrà essere approvato comunque entro il limite massimo di giorni 180 dalla data di entrata in vigore del D.M. 55/2019.

In particolare, saranno emanate disposizioni attuative riassunte nei settori elencati:

1) la nomina, il ruolo ed i compiti del Responsabile del Procedimento;

2) la progettazione dei lavori, dei servizi e forniture, e della Verifica del Progetto;

3) il sistema di qualificazione e il possesso dei requisiti di esecutori di lavori e dei contraenti generali;

4) le procedure per l’affidamento e la realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) la Direzione dei lavori e dell’esecuzione;

5) l’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, la gestione contabile, le sospensioni e penali applicabili;

6) il collaudo dei lavori e la loro verifica di conformità;

7) l’affidamento servizi  di architettura ed ingegneria, e specifici requisiti degli operatori economici;

8) l’esecuzione e la gestione dei lavori riguardanti i beni culturali, ambientali, monumentali.

Inoltre occorre sottolineare che, dalla data di entrata in vigore del Regolamento cessano di avere efficacia le  “Linee guida”  indicate all’art. 213, c. 2 riguardanti le materie sopra citate, inoltre, tutte quelle che dovessero porsi  in contrasto con le disposizioni indicate dal nuovo regolamento.

 

I LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE 

Si potranno affidare, ferme restando le procedure previste  dal D.Lgs. 50/2016 per la scelta del contraente, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, questi ultimi non devono prevedere interventi e/o sostituzioni di parti strutturali o di impianti.

Si potrà procedere all’affidamento sulla scorta del solo “Progetto definitivo”, il quale dovrà essere composto da: Relazione generale, Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo delle opere, Piano di Sicurezza e suoi allegati: Layout, crono programma, calcolo analitico costi sicurezza.

Si potrà inoltre procedere alla esecuzione delle opere, anche senza la redazione e approvazione di un progetto esecutivo.

Il progetto di fattibilità tecnica economica, nel caso di importo “sopra soglia comunitaria” sia preceduto dallo specifico dal “documento di fattibilità delle alternative progettuali”; mentre nel caso di importi “sottosoglia comunitaria”, l’elaborazione del  “documento di fattibilità delle alternative progettuali” non è obbligatorio ma a specifica richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Le disposizioni si applicano sino al 31 dicembre 2020

 

LE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI 

Gli aggiudicatari di incarichi di progettazione possono essere affidatari di concessioni di lavori pubblici alla condizione che il concedente adotti tutte le misure idonee per garantire che la libera concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione. (Indicazioni vaghe e non analiticamente disciplinate…)

 

IL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI E DELLE SOGLIE COMUNITARIE

 

L’importo delle opere di progetto nel caso di singola opera da eseguire.

Mentre, per gli appalti eventualmente suddivisi in singoli lotti, l’importo del valore stimato è quello dato dalla somma di ognuno dei singoli lotti che lo compongono, anche se i lotti non sono oggetto di aggiudicazioni contemporanea.

Ciò, per definire correttamente le procedure di gara da applicare sopra o sotto soglia.

 

ANTICIPAZIONE DEL 20% SUL VALORE  D’APPALTO

L’anticipazione del 20%, viene estesa anche ai Contratti di servizi e forniture; mentre prima era prevista solo per i lavori (modifica dell’art 35, c.18).

 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO E LE PROCEDURE NEGOZIATE

E’ previsto l'affidamento diretto  mediante acquisizione di almeno tre preventivi per gli appalti compresi tra 40mila e 150mila euro. Mentre, nella fascia tra i 150mila e 350mila euro tornano le procedure negoziate con l’obbligo di consultare minimo 10 imprese. Infine, tra i 350mila euro e fino a un milione di euro, procedura negoziata con la consultazione di almeno 15 imprese

Le Linee guida emanate da ANAC sull’affidamento “sotto soglia” saranno sostituite dal nuovo Regolamento.

 

I CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il criterio del “minor prezzo” diventa sempre applicabile in luogo della OEPV per l’aggiudicazione dei contratti “sottosoglia”. Nel caso di utilizzo di tale criterio, scatta l’obbligo di applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, se l’appalto non presenti modalità e caratteristiche transfrontaliere ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Per gli appalti sopra soglia, la OEPV resta il solo criterio di aggiudicazione a disposizione della S. A..

Inoltre, il criterio di aggiudicazione della OEPV, viene  anche disposto per i contratti di servizi e  forniture di importo pari o superiore a 40mila euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

E’ stato reintrodotto il tetto massimo del 30% da assegnare per il punteggio economico nell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa.

 

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE O ESECUZIONE DEI LAVORI

Limitatamente al periodo dal 2019 al 2020, si possono attivare le procedure di affidamento della progettazione anche in presenza di disponibilità economica limitata, ma che copra i costi progettuali.

Si può già procedere agli affidamenti di progettazione o di esecuzione dei lavori anche nelle more della materiale erogazione dei fondi finalizzati in conseguenza di provvedimento legislativo e amministrativo. 

3 aprile 2020

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