Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

La disciplina del conflitto di interesse: aspetti applicativi nel Piano anticorruzione

Servizi Comunali Anticorruzione Anticorruzione
di Leopizzi Giuseppe di Marzo Raffaele
07 Aprile 2020

Approfondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo                                                                     

La disciplina del conflitto di interesse: aspetti applicativi nel Piano anticorruzione.

 

Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo

 

Il «conflitto di interessi» indica una «condizione in cui un soggetto al quale viene affidata  la gestione di un procedimento o l’intervento nello stesso  è  titolare di interessi, siano essi di natura personale o professionale, che rischiano di compromettere l'imparzialità della pubblica amministrazione e viziare gli atti amministrativi adottati».

La disciplina del conflitto di interesse costituisce, parlando dei Servizi Demografici, un elemento di novità per gli addetti a tale servizio, i quali, in maniera diversa dagli amministratori comunali, si trovano a misurarsi su determinati argomenti e a dover segnalare la presenza dello stesso per le successive valutazioni e determinazioni da parte dei soggetti competenti.

La nozione di conflitto di interesse, introdotta nell’art. 6 bis della legge 241/1990, come inserito dalla legge 190/2012, si estende al conflitto anche potenziale (nozione ampia e da definire) e riguarda sia il dirigente, che il responsabile del procedimento e coloro che sono chiamati a rilasciare pareri o sono tenuti a valutazioni tecniche endoprocedimentali.

Il «codice di comportamento dei dipendenti pubblici» prevede, all’art. 3, che i dipendenti «agiscono in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi». La specificazione di tale nozione avviene nei successivi articoli e riguarda gli interessi «di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici».

Si comprende, che la natura del conflitto ha portata ampia ed innovativa dal punto di vista dei soggetti interessati e degli interessi coinvolti: comprende non solo le situazioni di parentela o affinità, ma anche le situazioni di debito o di credito e, in generale, tutte quelle situazioni in cui ci sono «gravi ragioni di convenienza» .

L’ Anac si è occupata del tema in questione riconoscendo la presenza di conflitto nella situazione di un Responsabile di Settore chiamato ad un rimborso per spese legali ad un ex dipendente che aveva un procuratore e che risultava essere legale dello stesso Responsabile (l’ex dipendente avente titolo al rimborso delle spese legali era testimone in giudizi in cui il Rup in questione era peraltro  direttamente interessato; cfr., Orientamento Anac , n. 6/2015 ).

 Le  situazioni di incompatibilità  presuppongono la presenza di una qualificata comunanza di interessi economici o di vita unitamente al carattere della sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero sodalizio professionale (cfr., Anac n. 1186 /2018).

Con un recente provvedimento del Consiglio dell’Autorità (si legga la deliberazione n. 25 del 15 gennaio 2020), ritornando sull’argomento in maniera più articolata e dettagliata, ribadisce che il dovere  di astensione  deve essere esercitato nei casi tassativi previsti dalla legge e non ammette interpretazioni estensive o analogiche affermando  come le relazioni personali possono far nascere il dubbio di un giudizio non imparziale in taluni casi .

La delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 («Linee Guida in materia di comportamento delle amministrazioni pubbliche»), richiama l’attenzione sulla necessità che le disposizioni integrative contenute nei codici di amministrazione possono collegare il dovere di comunicazione ad associazioni ed organizzazioni al potere dell’amministrazione di appartenenza di adottare tutte quelle misure quali l’assegnazione ad altro ufficio, l’obbligo di  astensione, la rotazione, che si rendessero necessari (ciò, ovviamente, al fine di prevenire che l’adesione all’associazione/organizzazione possa determinare situazioni di conflitto reale o potenziale).

Quindi, l’intentio legis pare orientata ad evitare che  la presenza di situazioni di conflitto possano minare l’agire della pubblica amministrazione e in particolare il principio di imparzialità; inoltre, anche le previsioni espresse dell’art. 323 c.p. non lasciano margini di manovra in presenza di situazioni di parentela o affinità.  Infatti, l’art. 323 c.p. prescrive che il pubblico ufficiale o l’interessato di pubblico servizio che «in presenza di un interesse proprio o del proprio congiunto» o negli altri casi prescritti dalla legge, omette di astenersi, può incorrere in una violazione di legge o di regolamento (assumendo la doverosa precisazione che il DPR n. 62/2013 ha valenza di regolamento, proprio per la forma di approvazione con DPR e non con D.M.) in cui si potrebbe configurare la fattispecie concreta del reato in precedenza citato.

La procedimentalizzazione, come peraltro già accennato, di tale obbligo di astensione ed i controlli troveranno spazio nel relativo codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ciascun Ente.

Nel dettaglio il codice di comportamento dei dipendenti, emanato in attuazione delle modifiche all’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, contenute nella legge 6 novembre 2012, n.190, dovrà contenere la procedimentalizzazione e modalità di controllo dell’obbligo di astensione. Il dirigente o responsabile del Settore dovrà dichiarare la presenza di un conflitto di interesse ed essere sostituito secondo le modalità indicate in apposito provvedimento o nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi a differenza del dipendente il quale dovrà essere sostituito con provvedimento del dirigente o responsabile di Settore. La misura di regolamentazione e controllo relativa ai conflitti di interesse è presente nel Piano triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza ed è valida per tutti i Settori dell’Ente, ivi compreso il Servizio Autonomo di Polizia Locale. Non a caso, il RPCT, nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo sull’assenza di conflitto di interessi da parte dei Dirigenti, ai sensi dell’art. 1, co. 9, della L. n. 190/12, deve rilevare il potenziale conflitto con riferimento alla nomina del neo Comandante segnalando la circostanza al Sindaco per i conseguenti adempimenti. Infatti, per quanto di competenza del RPCT, nelle more di nuova nomina, può valutare le seguenti iniziative da assumere per la mitigazione del rischio:

a) individuazione e designazione della figura del Vice-Comandante, allo scopo di svolgere le funzioni vicarie del Comandante,  anche in una  logica di segregazione di funzioni, nello svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale o apparente,  con gli interessi personali del coniuge;

b) massima trasparenza con la pubblicazione di tutti gli atti rilevanti del Servizio Autonomo di Polizia Locale, ivi compresi i turni di servizio di pronta reperibilità del personale di polizia locale.

4 aprile 2020

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