Approfondimento di Luigi Oliveri

La comunicazione della Commissione Ue 2020/C 108

Servizi Comunali Contratti pubblici
di Oliveri Luigi
07 Aprile 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                                          

La comunicazione della Commissione Ue 2020/C 108

Luigi Oliveri

 

La comunicazione interpretativa della Commissione Ue 2020/C 108 dimostra come l’Italia, continuando nella prassi del gold plating, cioè di aggiungere alle direttive europee norme e regole ulteriori, non faccia altro che complicare le norme, fino al parossismo.

Guardiamo il confronto tra le norme del d.lgs 50/2016 e la Direttiva 2014/24/UE in tema di procedura negoziata:

 

Art. 63, comma 2, lett. c), d.gs 50/2016

Art. 32, comma 2, let. c), Direttiva 2014/24/UE

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

 

In apparenza tutto bene, sembra vi sia una conformità tra le due norme. Purtroppo, non è così.

Infatti, nell’articolo 63 del codice dei contratti compare un comma 6, che invece nella direttiva Ue non esiste. Eccone il testo del primo paragrafo: “Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”.

E’ per questa ragione che l’articolo 75 del d.l. 18/2020 impone alle PA italiane di selezionare “tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa»” per acquistare beni e servizi informatici finalizzati allo smart working.

Una pastoia procedurale che non sarebbe per nulla utile, come ci ricorda la comunicazione interpretativa Ue, se non si fosse commesso l’errore, nel recepire le direttive europee, di inserire col codice dei contratti una ridda di passaggi amministrativi e burocratici in più. Tali da aver reso il codice un inestricabile groviglio di norme, contrariamente all’essenzialità e linearità delle regole europee. Col risultato di aver inchiodato da anni ed anni il sistema degli appalti.

6 aprile 2020

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